Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
V.G.E. ricorre avverso l’ordinanza 10.6.2010 della corte di assise di appello di Roma, di rigetto dell’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza della predetta Corte datate 9.5.2002 ed irrevocabile il 3.10.2002, deducendo, tra l’altro, che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza, previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, decorreva dalla data della sua consegna, in seguito al procedimento di estradizione dagli Stati Uniti in Italia, termine non scaduto perchè, "consegnato" in Italia il 1.5.2010, aveva provveduto tramite difensore a depositare l’istanza il 7.5.2010.
Di contrario avviso La Corte aveva rilevato, con l’ordinanza oggetto di ricorso, che il termine doveva decorrere dalla data certa nella quale il V.G. era venuto a conoscenza del procedimento e del provvedimento conclusivo – la sentenza -, la qual cosa era avvenuta con sicurezza il 22.6.2009, allorchè l’interessato aveva depositato la nomina del difensore di fiducia con chiaro riferimento al procedimento penale ed alla sentenza che concludeva il giudizio di merito.
Ma la determinazione giudiziale contrasta con il chiaro dettato normativo dell’art. 175 c.p.p., comma 2 bis nella misura in cui, derogando alla prima parte del comma predetto, impone che in tema di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla "consegna del condannato". Pertanto, fino a quando questa non sia avvenuta, l’interessato può utilmente formulare perfino una nuova istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello contumaciale (v. in termini, Sez. 1, 26.9/18.10.2006, Belba, Rv 235268).
Ne consegue che il primo motivo di ricorso, in rito, con il quale l’interessato denuncia come illegittima la procedura de plano con la quale è stato assunto il provvedimento oggetto di ricorso, a parte la sua infondatezza, è assorbito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla corte di assise di appello di Roma.
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