Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Espone la ricorrente con il gravame in trattazione di essere in possesso di tutti i requisiti per l’iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e che, purtuttavia, inoltrata la relativa richiesta all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – Isvap, se l’è vista respingere con provvedimento adottato in data 14 giugno 2007, n. 1470/2032, a motivo della rilevata carenza della residenza nel territorio della Repubblica.
Avverso tale provvedimento la ricorrente propone impugnazione, con la quale lamenta la violazione dell’art. 110 del d. lgs. 209/05, dell’art. 2, par. 1, n. 9 e dell’art. 3, par. 1, della direttiva 2002/92/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, in relazione all’art. 16 Cost., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 del d. lgs. 109/05, l’eccesso di potere.
Previamente rappresentato di essere cittadina italiana, di avere domicilio lavorativo ed operativo in Italia, e di risiedere a Montecarlo, la ricorrente afferma che nessuna norma eleva a requisito per l’iscrizione nel predetto registro la residenza in Italia del cittadino italiano.
Ciò non farebbe, in particolare, secondo la ricorrente, né l’art. 110 del d. lgs. 209/05, laddove elenca i requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche, né il regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5 sulla disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa, che all’art. 8, rubricato "Requisiti per l’iscrizione" non menziona il possesso della residenza, limitandosi a richiamare i requisiti di cui al predetto art. 110.
Né ancora rileverebbe, secondo la ricorrente, l’art. 109, comma 1, dello stesso d. lgs. 209/05, richiamato nell’impugnato provvedimento, che contiene sì un riferimento alla residenza nel territorio della Repubblica, ma che sarebbe "norma meramente organizzativa", che riprende tale elemento dalla normativa comunitaria, nell’ambito della quale l’elemento residenza è finalizzato ad individuare l’autorità nazionale competente per la registrazione.
Del resto, si sostiene ulteriormente, sia nel d. lgs. 209/95 sia nell’ordinamento giuridico generale ( artt. 48 e 58 c.c.), il concetto di luogo di residenza sarebbe comprensivo di quello del domicilio, tant’è che essi sono concetti utilizzati alternativamente. Anche la modulistica utilizzata dall’Isvap, che richiede l’indicazione di entrambi, farebbe propendere per un tale conclusione.
Ad ulteriore sostegno del gravame, la ricorrente sostiene che l’interpretazione propugnata in ricorso del ridetto art. 109 sarebbe l’unica orientata alle disposizioni della Costituzione (art. 16, comma 2) e del Trattato di Roma (art. 8).
La ricorrente, infine, fa presente di essere stata iscritta dal 4 maggio 1999 nell’Albo nazionale agenti di assicurazione, di ricoprire dal 2 gennaio 1995 lo status di dipendente di società assicuratrice nazionale, nonché di essere all’attualità dirigente di una società di assicurazioni.
Costituitosi in giudizio, l’Isvap, eccepita in via preliminare l’inammissibilità del gravame, per mancata impugnazione dell’atto presupposto regolamentare, ne afferma l’infondatezza, domandandone il rigetto.
La ricorrente ha affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.
Indi la controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione
1. E’ controversa la necessità della residenza in Italia ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
La questione viene sollevata dalla ricorrente, cittadina italiana, con domicilio lavorativo ed operativo in Italia, ma residente a Montecarlo, che non rinviene nell’ordinamento di settore considerato, fatto oggetto di una interpretazione asseritamente orientata alla Costituzione e alla normativa comunitaria, alcuna disposizione che consenta di ritenere la residenza in Italia condizione indispensabile per l’iscrizione nel predetto registro, e che invoca, all’opposto, la sussistenza di altri elementi che deporrebbero in senso contrario.
2. Stante l’infondatezza nel merito del gravame, il Collegio può esimersi dall’esame della questione pregiudiziale spiegata dall’Isvap.
3. La tesi esposta in ricorso è basata su una erronea lettura del quadro normativo applicabile alla fattispecie.
Invero, la ricorrente si limita a considerare l’art. 110 del codice delle assicurazioni private (d. lgs. 209/05), il quale, in effetti, nel dettare i requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), non menziona la residenza.
Ma il rilievo non è sufficiente, atteso che proprio il richiamato art. 109 dello stesso codice, rubricato "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" dispone che nel registro "sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica".
Anche il regolamento Isvap 16 ottobre 2006, n. 5, recante la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, laddove istituisce presso l’Istituto il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, è chiaro nell’affermare che in tale registro sono iscritti i soggetti "che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana".
A tenore delle citate disposizioni, la residenza in Italia risulta indi, prima ancora che uno dei requisiti, il presupposto stesso per l’iscrizione, ed, in quanto tale, non richiede di essere ulteriormente contemplato tra questi ultimi nell’art. 110 del codice.
La chiarezza delle riferite norme non offre il destro a particolari attività interpretative.
Ma, in ogni caso, tenuto conto delle censure formulate dalla parte ricorrente, deve osservarsi che, per un verso, la invocata libertà del cittadino italiano di uscire dal territorio nazionale, sancita dall’art. 16 della Costituzione, così come la cittadinanza dell’Unione Europea di cui all’art. 8 del Trattato di Roma, risultano concetti del tutto estranei alla materia del contendere, eppertanto totalmente insuscettibili di incidervi, atteso che, come correttamente rilevato dall’Istituto resistente, una cosa è la libertà del cittadino italiano di spostare la residenza fuori dell’Italia o di rientrarvi, altro è l’aspetto dei diritti che il cittadino italiano può far valere nei confronti dello Stato.
Per altro verso, la conclusione adottata dall’Isvap è pienamente confortata, e non smentita, dalla normativa comunitaria applicabile alla fattispecie.
Chiarisce, infatti, il resistente Istituto che in forza della previgente disciplina (art. 4, comma 1, lett.a) della l. 7 febbraio 1979, n. 48), che disciplinava il funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione (oggi sostituito dal ridetto registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione), per ottenere l’iscrizione nell’albo era sufficiente essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri
La sopravvenuta direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa, invece, sposando il principio dell’home country control, ha previsto all’art. 3, par. 1 che gli intermediari assicurativi devono essere registrati "presso un’autorità competente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d’origine".
A sua volta, l’art. 2, paragrafo 1, n. 9 della direttiva stessa chiarisce che "Stato membro d’origine" è, per l’intermediario persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l’attività.
Risulta pertanto evidente che nel descritto sistema, alla luce della normativa di settore, non vi è spazio per aderire all’impostazione della ricorrente.
4. Né è utile, come pure fa la ricorrente, richiamare l’ordinamento nazionale generale, alla luce del quale ( art. 43 c.c.) non occorre spendere molte parole per concludere che il luogo di residenza e quello di domicilio afferiscono a situazioni sostanziali completamente differenti, tali da impedire che, in presenza di una disposizione normativa che contempli una sola di esse, sia consentito considerare l’indicazione comprensiva anche dell’altra: tant’è che quando il legislatore ha voluto perseguire tale effetto, come negli artt. 48 e 58 c.c. invocati dalla ricorrente, lo ha espressamente previsto.
Quanto, poi, alla circostanza che la modulistica predisposta dall’Isvap chieda l’indicazione di entrambi, essa, confermando l’ontologica diversità degli istituti, è palesemente contrastante con le conclusioni cui perviene il ricorso.
Infine, pare opportuno aggiungere che, atteso l’inequivoco disposto normativo che subordina all’attualità l’iscrizione nel registro in parola non alla cittadinanza o al domicilio, bensì alla residenza in Italia, è del tutto ininfluente sia che la ricorrente fosse precedentemente iscritta al previgente albo nazionale degli agenti di assicurazione – in forza del previgente ordinamento sopra citato – sia che la medesima sia iscritta all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero, l. 27 ottobre 1988, n. 470) e sia dipendente di società assicuratrice nazionale, elementi fattuali tutti che non sono in alcun modo suscettibili di rientrare nel paradigma normativo da considerarsi ai fini della decisione della controversia.
5. Occorre ancora dare conto del fatto che la ricorrente nella memoria difensiva depositata in data 28 febbraio 2011 richiama le disposizioni transitorie di cui all’art. 343 del codice delle assicurazioni – nella parte in cui prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del codice sono iscritti all’albo degli agenti di assicurazione o all’albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’articolo 109, comma 2 – e l’art. 16 della l. 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza.
Neanche tali richiami sono persuasivi.
Il carattere generale della norma di cui all’art. 16 della l. 526/99 – legge comunitaria 1999 – non impedisce il doveroso adeguamento delle norme nazionali a quelle comunitarie laddove la questione venga diversamente regolata in tale ultima sede, evidentemente in forza della sussistenza di particolari esigenze, ciò che con ogni chiarezza è avvenuto in forza di quanto già sopra riferito nel settore de quo, nel quale, peraltro, anche la considerazione delle posizioni pregresse ha trovato un qualche riconoscimento nella invocata norma transitoria del codice, la cui applicazione non è però sine die, contrariamente a quanto sembra ritenere parte ricorrente, essendo sta espressamente limitata al periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del codice stesso.
6. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere in favore della parte resistente le spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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