Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 04-04-2011, n. 13496 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. ricorre avverso l’ordinanza de plano 5.2.2010 del tribunale di Roma in composizione monocratica, che, quale giudice della esecuzione, dichiarava l’inammissibilità della di lui istanza volta ad essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del tribunale di Arezzo n. 139/2006 del 20.2.2006, la notifica del cui estratto contumaciale era stata dichiarata, in sede di incidente di esecuzione, non valida, con la conseguente declaratoria della non esecutività della sentenza del tribunale di Arezzo.

Il giudice della esecuzione ha ritenuto l’inammissibilità della istanza per essere venuto il P. a conoscenza fin dal 6.2.2007, in occasione dell’incidente di esecuzione promosso, della sentenza di cui in questa sede richiede di essere rimesso in termini, con la conseguente maturazione del termine di 30 giorni, fissato dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, per la presentazione dell’istanza.

Il ricorso è fondato, per non aver considerato il giudice della esecuzione che occorre, una volta riconosciuta la non definitività del titolo,la rinnovazione della notificazione, nella specie dell’estratto contumaciale, non validamente eseguita. Perentorio, in tal senso, il disposto dell’art. 670 comma primo ultima parte e ult. cpv. c.p.p. Solo dalla notifica dell’estratto, poi, decorreranno i termini per l’esercizio del diritto di impugnazione.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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