Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Deduce parte ricorrente, avverso gli atti come sopra impugnati, i seguenti motivi di censura:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997 e dei principi generali in materia di presunzioni. Eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti. Contraddittorietà con precedenti atti delle medesime Autorità. Violazione del principio di proporzionalità;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della motivazione. Errore sui presupposti. Contraddittorietà con precedenti atti delle stesse Autorità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997 anche in riferimento all’art. 4, comma 3, della Direttiva 97/33/CE;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. am) del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria;
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 318/1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà. Illogicità manifesta;
6) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;
7) Violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in materia di giusto procedimento dalla legge 241/1990 e dei principi generali in materia di contraddittorio.
Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
Le Autorità intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Si è inoltre costituita in giudizio W.T., sostenendo le ragioni, esplicitate da O. nell’atto introduttivo, di illegittimità dell’avversata determinazione di AGCom.
La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 3076, pronunziata nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 1999.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.
Motivi della decisione
L’esame nel merito delle doglianze esposte con il presente gravame è precluso dalla dichiarazione, depositata in atti il 18 febbraio 2011, con la quale il procuratore di parte ricorrente, avv. Merusi, ha escluso, in capo alla propria assistita, la persistenza di interesse alcuno alla ulteriore prosecuzione del giudizio.
Nel prendere atto di quanto sopra, non può esimersi il Collegio dal dichiarare l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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