Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 04-04-2011, n. 13466 Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15.3.04 il Tribunale di Pisa dichiarava non doversi procedere nei confronti di F.D. in ordine al delitto di danneggiamento di un’autovettura, con l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, per intervenuta remissione di querela.

Appellava detta sentenza il PG presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo che il reato era procedibile d’ufficio.

Con ordinanza del 17.9.10 il Presidente della Corte d’Appello di Firenze, visti l’art. 469 c.p.p. e art. 568 c.p.p., comma 5, qualificata l’impugnazione come ricorso sul presupposto della natura predibattimentale della summenzionata sentenza (in quanto tale non appellabile), disponeva trasmettersi gli atti a questa S.C. 1 – Si osservi che la summenzionata sentenza è stata emessa – come risulta dall’epigrafe e dal tenore stesso della pronuncia – in pubblica udienza (v. relativo verbale), dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato, ma prima di dare inizio all’istruzione dibattimentale, di guisa che stricto iure essa non è qualificabile come sentenza predibattimentale nei sensi di cui all’art. 469 c.p.p., per l’effetto restando inapplicabile il relativo regime di inappellabilità.

Infatti, come questa S.C. ha già altre volte statuito, qualora una sentenza sia emessa dopo la costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia dell’imputato (come avvenuto nel caso che ne occupa), essa va considerata come sentenza dibattimentale pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1 e, quindi, soggetta ad appello anche se nel dispositivo si parla di improcedibilità dell’azione penale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 25121 del 15.4.03, dep. 10.6.03; cfr., altresì, Cass. S.U. n. 3027 del 19.12.01, dep. 25.1.02) e ciò a prescindere dal nomen iuris attribuito alla sentenza stessa dal giudice (cfr. Cass. Sez. 2, n. 48340 del 17.11.04, dep. 15.12.04), nomen iuris che nell’ipotesi in discorso, per altro, è proprio di "sentenza a seguito di dibattimento", come chiaramente si legge nell’epigrafe (giova ribadire).

Milita a favore dell’interpretazione qui accolta anche l’approccio sistematico, atteso che la collocazione dell’art. 469 c.p.p. nella fase degli atti preliminari al dibattimento (titolo 1 del libro 7) giustifica la pronuncia di sentenza inappellabile in procedimento in camera di consiglio, mentre nel caso in esame la sentenza è stata emessa in pubblica udienza, esaurita la fase degli atti introduttivi (capo 2, del titolo 2 del libro 7) e, quindi, in sede pur sempre dibattimentale, sede che non richiede che la relativa istruzione abbia già avuto inizio.

2- Dunque, correttamente il PG aveva proposto appello contro la pronuncia di primo grado ed erroneamente l’ordinanza 17.9.2010 della Corte di Appello di Firenze aveva – sull’inesatto presupposto della ritenuta inappellabilità della sentenza del Tribunale di Pisa – disposto la trasmissione degli atti a questa S.C..

In conclusione, tale ordinanza va annullata, con ordine di trasmissione degli atti alla medesima Corte per il giudizio di appello.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla l’ordinanza emessa in data 17.9.2010 dalla Corte di Appello di Firenze e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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