Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17 novembre 2005 il Sig. R.P. impugnava il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di 150 licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi) nella parte in cui era richiesto per l’ammissione il possesso del titolo di istruzione secondaria di primo grado.
Il ricorrente, privo di tale titolo di cultura, chiedeva di partecipare in virtù del diploma di licenza elementare conseguito prima dell’entrata in vigore della legge 1962 n. 1859, di istituzione della scuola media unica, anche in base all’iscrizione posseduta nel ruolo provinciale dei conducenti di taxi e del certificato di abilitazione professionale.
Avverso la clausola lesiva del bando deduceva:
eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento. Violazione dei principi della proporzionalità, della par condicio e della massima partecipazione nelle procedure concorsuali. Violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Alla Camera di Consiglio del 22 novembre 2006 l’istanza cautelare era rinviata al merito.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava la determinazione 26 ottobre 2006, recante l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura, tra i quali egli era inserito perché privo del prescritto titolo di studio.
Con un nuovo atto di motivi aggiunti depositato il 21 giugno 2007 il ricorrente estendeva l’impugnazione ai provvedimenti del dirigente di approvazione della graduatoria di concorso a 300 licenze di taxi nella parte in cui (in applicazione di precedente delibera della giunta comunale) conferiva altri mille posti a tale procedura e non anche a quella parallela per 150 posti. A sostegno della richiesta era dedotto il vizio di eccesso di potere per vari profili di illogicità, disparità di trattamento, carenza di motivazione nonché violazione di principi di rango costituzionale in materia di organizzazione degli uffici e degli impieghi.
Infine con un terzo atto di motivi aggiunti depositato il 5 agosto 2008 il Sig. P., nelle more ammesso con riserva alla procedura di selezione, ha impugnato l’atto definitivo di esclusione adottato con determinazione dirigenziale del 2 luglio 2008 riproponendo, con ulteriori argomentazioni, le censure già dedotte avverso la parte lesiva del bando.
L’Amministrazione resistente ha depositato diffusa memoria, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità dei motivi aggiunti proposti avverso una diversa procedura di selezione nonché il difetto di contraddittorio nei confronti dei controinteressati effettivamente incisi dalle censure di parte ricorrente e, nel merito, l’infondatezza dei motivi dedotti.
Anche il ricorrente ha presentato memoria difensiva.
All’udienza del 23 marzo 2011 il ricorso è stato discusso ed è quindi passato in decisione.
Motivi della decisione
La questione di fondo da risolvere attiene alla legittimità di un bando indetto dal Comune di Roma per l’assegnazione di licenze di taxi, nella parte in cui ha prescritto, quale titolo di studio di accesso, il possesso del diploma di scuola media inferiore, escludendo invece chi, come il ricorrente, aveva conseguito la licenza elementare prima della riforma attuata dalla legge n. 1859 del 1962.
Le censure addotte a sostegno dell’istanza sono infondate, non essendo dato ravvisare nella scelta dell’Amministrazione quei profili di illogicità e disparità nonché di violazione di principi generali prospettati dal ricorrente.
Non si scorgono infatti illegittimità nella richiesta, per il conferimento di licenze taxi a mezzo di procedura selettiva, di un minimo di qualificazione culturale, tanto più se a distanza di oltre un quarantennio dall’istituzione della scuola media unica dell’obbligo.
Non viene quindi in rilievo, in questa sede, il consolidato principio per cui i soggetti i quali abbiano concluso gli studi elementari prima della riforma debbano considerarsi quali titolari di diploma conclusivo dell’obbligo scolastico, bensì l’altro e consolidato principio per cui le pubbliche amministrazioni godono di ampia discrezionalità nella formulazione dei bandi di concorso e nella richiesta dei requisiti di accesso, nei limiti dell’osservanza della legislazione di settore.
Al riguardo il giudice amministrativo di appello ha osservato che " Qualora il bando di concorso o la fonte normativa di riferimento prescrivano, quale titolo di studio per l’accesso a un impiego pubblico, il diploma d’istruzione secondaria di primo grado, tale titolo è non già quello conclusivo della carriera scolastica obbligatoria (certificante, cioè, il possesso di quel minimo di cognizioni ritenute, in epoche diverse, sufficienti a promuovere la formazione e la preparazione dell’individuo), bensì come titolo rilasciato in esito al corso di studio corrispondente alla scuola media, ossia quale requisito specifico minimale – o, il che è lo stesso, ulteriore rispetto alla licenza elementare, un tempo corrispondente all’istruzione obbligatoria -, perché l’evoluzione dei tempi e l’esigenza di una migliore preparazione culturale di base di tutti i pubblici dipendenti giustificano la previsione di siffatta regola più restrittiva" (Consiglio Stato Sez. V, 10 marzo 1999 n. 239).
Neppure la contestata previsione della regola di concorso può ritenersi viziata per contraddittorietà con l’iscrizione del ricorrente al ruolo provinciale dei conducenti di servizio pubblico di taxi, trattandosi di atti ad effetti diversi e non apparendo censurabile la scelta di richiedere al soggetto aspirante ad ottenere licenze pubbliche dei requisiti culturali maggiori rispetto a quanto necessario per l’abilitazione alla guida.
Sono di conseguenza infondati il ricorso introduttivo avverso il bando ed i motivi aggiunti in quanto rivolti avverso il conseguente atto di esclusione.
Divengono invece inammissibili gli ulteriori motivi aggiunti, non avendo il ricorrente,. legittimamente escluso dalla procedura, interesse a contestare i provvedimenti di riparto ed incremento dei posti tra due selezioni parallele e la graduatoria finale dei vincitori del concorso.
In definitiva il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Seconda Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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