Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il proposto è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata soa, allineandosi alla deliberazione dell’Autorità, in epigrafe descritta e pure contestata in questa sede, ha disposto la decadenza delle attestazioni n.314/52/01 del 28.2.2003 n.391/52/01 del 6.6.2003, n.679/52/01 del 16.7.2004, n.1260/52/01 del 12.5.2006, n.1392/52/01 del 9.11.2006, n.1401752/01 del 15.2006 e n.238/68/07 del 31.3.2008 rilasciate alla società ricorrente per il venir meno in capo a quest’ultima del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000.
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:
a) la srl A.C. ha ottenuto a suo tempo dalla resistente soa il rilascio della attestazione n.314/52/01, successivamente sostituita e/o integrata dalle altre di cui in epigrafe;
b) tra la documentazione a tal fine prodotta era stato presentato un certificato di esecuzione lavori rilasciato dal comune di Sutera alla E.C. srl, la quale aveva ceduto il relativo ramo di azienda alla odierna istante;
c) avendo la stazione appaltante non confermato i dati di cui al citato certificato, la ripetuta soa, ha attivato, sollecitata a tal fine dalla resistente Autorità, il procedimento conclusosi con la gravata determinazione, avverso la quale è stato dedotto il seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 1, lett. m) del DPR n.34/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art.40 e ss. del D.lgvo n.163/006. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell’illogicità e dell’irrazionalità.
Si sono costituite sia la società di attestazione che l’Autorità di Vigilanza contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 2.3. 2011 il proposto gravame è stato assunto in decisione.
Risulta palesemente fondata la doglianza con cui è stata contestata la legittimità della gravata determinazione la quale è stata adottata per il venir meno in capo alla società ricorrente del requisito di cui all’art.17 lett. m) del DPR n.34/2000 – il quale prevede tra i requisiti generali per ottenere il rilascio di un’attestazione l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione – senza che fosse in alcun modo dimostrata l’imputabilità del falso documentale alla srl A.C..
Al riguardo il Collegio sottolinea che la tesi su cui si basa il contestato provvedimento risulta in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, analiticamente richiamato da parte ricorrente, secondo cui la perdita del prescritto requisito generale postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilità soggettiva del fatto all’impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest’ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.
In sostanza è richiesto che l’impresa sia consapevole della falsità della documentazione e l’abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell’accertare la non veridicità della documentazione prodotta.
In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell’Autorità che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell’art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6334 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la gravata decadenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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