Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Benevento in data 7.4.2008, con la quale G.G. veniva condannato alla pena di Euro 50 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 612 c.p. commesso in (OMISSIS) in danno di L.A., intervenuta nel corso di una precedente lite fra il G. e M.N., rivolgendole le espressioni "fatti i fatti tuoi, non ti permettere di fare il testimone, altrimenti questo bastone lo dovrò dare in testa, oltre che a lui, anche ad altre persone". Il ricorrente rileva:
1. violazione dell’art. 192 e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’Imputato;
2. violazione dell’art. 192 e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso di arma impropria ed alla conseguente procedibilità d’ufficio del reato.
Motivi della decisione
Va premesso che dalla data di commissione del reato risulta trascorso, successivamente alla pronuncia della decisione impugnata, il termine prescrizionale massimo previsto dalla legge, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione.
Il ricorrente denuncia carenza motivazionale della sentenza impugnata nel valutare le dichiarazioni della persona offesa senza la cautela imposta dall’interesse della stessa nella vicenda ed in particolare dalla necessità di attribuire all’imputato il possesso di un’arma per rendere procedibile un reato per il quale la L. non aveva presentato querela; contraddittorietà della motivazione laddove la stessa si fonda sulle dichiarazioni della L. nonostante il contrasto con quanto riferito dal M., il quale non ricordava della presenza del bastone, contraddizione insuperabile per la contestualità dei due episodi e per l’aver la L. riferito che il M. era presente durante il suo alterco con il G.; e mancanza di efficacia minatoria e di certa riferibilità alla L. della frase contestata.
La sentenza oggetto di ricorso rispondeva peraltro ai rilievi difensivi sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della L., laddove vi si rilevava che i contrasti fra la predetta e l’imputato non escludevano detta attendibilità ed anzi fornivano una spiegazione della condotta minacciosa contestata. Quanto all’asserita contraddizione fra il narrato della L. e quello del M., la Corte territoriale osservava che il mancato accertamento dell’aver il G. utilizzato un bastone per minacciare precedentemente il M. non escludeva che l’Imputato, allorchè si rivolgeva alla L., avesse in mano un palo come dalla stessa dichiarato, tenuto conto della precisione della teste nella descrizione dell’oggetto, indicato per l’appunto come un palo per il sostegno delle viti. Ed il fondamento di questa conclusione si coglie in riferimento alla confermata sentenza di primo grado laddove la stessa motivava sul non essersi il M. mostrato sicuro della presenza del bastone;
incertezza ritenuta inidonea a contrastare la viceversa precisa affermazione della L. sul punto.
Il ricorso è dunque ammissibile nel prospettare rilievi non manifestamente infondati di illogicità della motivazione della sentenza impugnata, i quali non sono tuttavia tali da incrinare la complessiva coerenza della stessa. L’intervenuta causa estintiva del reato deve pertanto essere dichiarata con conseguente annullamento senza rinvio della decisione oggetto di gravame, peraltro rigettandosi il ricorso agli effetti civili; ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della parte civile relative al presente grado, che avuto riguardo all’impegno processuale si liquidano in Euro 1.200 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente a rifondere alla parte civile le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200 oltre accessori come per legge.
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