Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Procuratore della Repubblica di Palermo ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo in data 29 luglio 2010 che in accoglimento della richiesta di riesame proposta da M.P. ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa contro lo stesso dal Gip di Palermo in data 9 luglio 2010 in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 4309 del 1990, art. 74 ed a 3 episodi di delitti di cui all’art. 73 stesso D.P.R., ed ha dichiarato la propria incompetenza in ordine ad un fatto di detenzione di una pistola completa di munizionamento.
Deduce violazione di legge in ordine al delitto associativo per il quale il tribunale ha ritenuto sussistere ipotesi di giudicato con altro procedimento per il quale il M. è già stato condannato in appello, rilevando che benchè i fatti sono coincidenti temporalmente, quelli del presente procedimento sono relativi ad altra associazione successiva all’importazione, essendo il M. nella presente promotore e non mero partecipe, avendo organizzato lo smercio della sostanza importata. Deduce inoltre quanto al capo R che non vi è specifica contestazione nel precedente procedimento inerente all’importazione di kg. 20 di cocaina dalla Colombia; quanto al capo N rileva che i colloqui intercettati hanno per oggetto l’acquisto di sostanza stupefacente; per il capo P deduce sussistere esigenze cautelari dal momento che il M. ha ammesso responsabilità solo per fatti in ordine ai quali la prova di colpevolezza è evidente mentre il dato temporale non esclude pericolo di reiterazione in soggetti dediti al commercio di rilevanti quantitativi di sostanze; il M. in altro procedimento ha tentato di inquinare le prove, lo stesso ha disponibilità economiche e conosce rifugi sicuri all’estero. Deduce con riferimento al capo Q che il tribunale ha omesso di valutare l’esigenze di urgenti misure cautelari con riferimento al delitto in ordine al quale ha accertato l’incompetenza del Tribunale di Palermo.
Il difensore del M. ha depositato memoria pervenuta in data 21.1.2011.
Le doglianze proposte con riferimento al delitto associativo di cui al capo H si sostanziano in censure all’apparato motivazionale della decisione. Al riguardo si evidenzia che nel giudizio di cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco).
Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Con il ricorso si evidenzia che il M. ha organizzato un proprio sodalizio criminoso per commercializzare la sostanza, organizzazione distinta da quella per cui fu giudicato. In realtà il tribunale ha alle pagine 6, 7 ed 8 dell’ordinanza analiticamente considerato le doglianze, invero aspecifiche perchè non indicanti dati fattuali non considerati o mal considerati dal tribunale, rilevando che tutti i fatti sono stati posti in essere nell’ambito di medesima vicenda e medesima organizzazione in cui gli ignoti partecipi anche della successiva fase di rivendita sono stati identificati.
Il ricorso in ordine al ritenuto giudicato per il delitto di cui al capo R (l’episodio si sostanzia in una progettata e mai eseguita importazione di sostanza a mezzo di una ditta che importava pesce dall’Ecuador) deve essere rigettato. Infatti questo delitto, come accertato nella decisione oggetto di ricorso, risulta debitamente considerato nel precedente procedimento N. 11936/06 RGNR relativo al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato per avere illecitamente detenuto, trasportato, spedito, importato e commerciato in modo continuativo, in concorso con altri imputati, ingenti partite di sostanza stupefacente procurate in Perù e Colombia dallo I.. Nella sentenza di condanna il giudice (pagine 328, 331, 523) ha specificatamente considerato anche la progettata e mai realizzata spedizione di cocaina a mezzo di una ditta che importava pesce dall’Ecuador. La contestazione in via generica è superata dalla specifica valutazione del fatto per cui è stata irrogata precedente irrevocabile condanna.
Le doglianze concernenti il capo N della imputazione sono inammissibili in quanto non può ritenersi illogico l’avere il tribunale ritenuto che la richiesta di acquisto del M. alla G. abbia avuto concreta attuazione. Il giudice di merito al riguardo ha espresso una valutazione non censurabile in sede di legittimità considerando che non sono stati conseguiti elementi indiziari per ritenere che la donna abbia successivamente comunicato, come convenuto, che i vestiti provenienti dall’Olanda (la droga) era di buona qualità per poi incontrarsi con il M..
Il ricorso relativo alle esigenze cautelari per il capo P deve essere rigettato in quanto al riguardo il tribunale ha espresso un giudizio del tutto congruo nel considerare che il prevenuto è agli arresti domiciliari sin dal 18.2.08 senza aver dato rilievi, circostanza che esclude pericolo di fuga. Gli elementi indicati in ricorso relativi alla qualità delle ammissioni dell’indagato attengono a considerazioni valutative superate da questo non controvertibile elemento fattuale di non attualità delle esigenze cautelari.
Deve essere rigettato anche il ricorso proposto con riferimento al capo Q per i quali non vi è connessione ed in ordine ai quali il giudice di merito ha escluso sussistere urgenza nell’emanazione di misure cautelari, stante, come detto l’attuale sottoposizione dell’indagato agli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
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