Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.R.V. è stato condannato dal tribunale di bergamo per il delitto ipotizzato dall’art. 479 c.p., per avere, quale ispettore di polizia, falsamente attestato nel foglio di presenza di aver prestato servizio dalle h. 14 del 30.5.06 presso il Posto di Polizia degli OORR di quella città.
La Corte di appello di Brescia ha confermato.
Ricorre il difensore, ribadendo che i fogli di presenza non sono atti pubblici, come stabilito dalle S.U. di questa Corte in data 11.4.06.
Si lamenta pure vizio di motivazione circa l’elemento soggettivo del reato.
Il reato è fondato.
Non integra il delitto ex art. 479 c.p. la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica; documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla p.a. (S.U. 11.4.06, n. 15983, Sepe ed altro, rv 233423).
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
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