T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 29-03-2011, n. 525 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, che agiscono in qualità di genitori del figlio minore, impugnano il provvedimento con il quale, relativamente all’anno scolastico 2003 – 2004, il consiglio di classe del Liceo classico statale "Raimondo Franchetti" di Mestre non ha ammesso il proprio figlio alla classe II.

Espongono che l’alunno ha riportato tre insufficienze (4 in greco, 5 in latino e 4 in matematica) e che è stata disposta la non ammissione con la seguente motivazione "il consiglio di classe non ha intravisto credibili possibilità di inserimento nella classe successiva data la persistenza di carenze in discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio ed il mancato recupero dei debiti formativi nelle medesime discipline".

Avverso tale giudizio i ricorrenti articolano le censure di omessa ed errata applicazione dei criteri generali per la conduzione degli scrutini finali, di contraddittorietà e di illogicità, di incongruità e perplessità della motivazione, di ingiustizia grave e manifesta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I ricorrenti lamentano innanzitutto che il giudizio finale erroneamente non avrebbe tenuto conto che i criteri predisposti prevedevano la mancata promozione solo quando i debiti formativi pieni superano il numero di tre, mentre nel caso di specie l’alunno presentava due debiti formativi pieni e uno lieve avendo riportato due 4 e un 5, e in secondo luogo che il mancato recupero dei debiti formativi dell’anno scolastico precedente può rilevare solo se dà luogo a tre debiti formativi pieni.

Le doglianze sono infondate in quanto, come evidenziato dal dirigente scolastico nella relazione depositata in giudizio, il sistema di valutazione degli studenti, nel richiamarsi all’istituto dei debiti formativi, non fa riferimento a criteri rigidi ed automatici, e la nozione di debito formativo pieno o lieve non coincide con il voto di insufficienza grave o non grave in una materia scolastica.

Errano pertanto i ricorrenti nel ritenere che quanto indicato dai criteri di valutazione relativamente ai debiti sia da riferire alle insufficienze.

Una votazione inferiore al 6 in tutte le discipline sarebbe di per sé idonea a giustificare la mancata promozione all’anno successivo (cfr. art. 193, comma 1, del Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297), e solo eccezionalmente, in caso di insufficienze non gravi e tenuto conto delle effettive possibilità che l’alunno recuperi le lacune rilevate, è ammessa la promozione mediante il ricorso all’istituto dei debiti formativi (cfr. ex pluribus Consiglio Stato, Sez. VI, 7 settembre 2006, n. 5171; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 24 ottobre 2006, n. 8912).

Infatti la finalità propria del debito formativo è quella di consentire il recupero delle carenze manifestatesi in modo da rendere possibile affrontare in maniera adeguata la classe successiva.

Pertanto, tenuto conto che l’alunno nel caso all’esame aveva tre debiti formativi pieni relativi all’anno in corso (riferiti a due insufficienze gravi e una non grave), e tre debiti formativi relativi all’anno precedente non saldati, contrariamente a quanto dedotto, non risultano violati i criteri di valutazione predisposti per gli scrutini finali, che ammettono la promozione con debiti solo nel caso in cui si ritenga possibile il recupero, e per questo aspetto riguardano pertanto fattispecie diverse da quella oggetto della controversia ove il giudizio prognostico non è favorevole, e sotto altro profilo impongono di tenere conto di eventuali debiti formativi non superati relativi all’anno scolastico precedente.

In conclusione il ricorso e la domanda di risarcimento devono essere respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e la domanda di risarcimento in epigrafe indicati, li respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, per spese, diritti ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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