Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
avv. Caudullo Raffaele del foro di Roma, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 27 luglio 2010 il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con la quale il 26 aprile 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste aveva disposto nei confronti di D.M. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74).
Nell’ordinanza custodiale, richiamata per relationem nella motivazione del Tribunale del riesame, al D., gestore di un locale notturno di Trieste, era attribuito il ruolo non solo di acquirente di hashish e cocaina, ma anche di trafficante, che gestiva un’autonoma attività di spaccio rifornendosi dal sodalizio e provvedeva per conto dell’associazione al recupero dei crediti relativi alla vendita di sostanze stupefacenti, nonchè di referente nei confronti degli altri associati, a lui legati dalla comune radice etnica, che venivano informati dei possibili interventi della polizia e degli sviluppi delle indagini a loro carico. Il D. avrebbe avuto contatti frequenti con esponenti di spicco del sodalizio, come H.T. dal quale si riforniva e nella cui abitazione accompagnava gli acquirenti di sostanze stupefacenti, e sarebbe stato, inoltre, a conoscenza del luogo in cui la droga era occultata (area (OMISSIS)).
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il D. ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.
Con il primo motivo del ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi; in particolare il ricorrente rileva che:
– quanto all’autonoma attività di spaccio, risulterebbe soltanto l’acquisto dai coindagati H.T., E.A.C. e E. K.H. di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente da parte del D., al quale erano stati effettivamente sequestrati dalla Polizia 2,204 grammi di hashish; si tratterebbe, tuttavia, di un acquisto per uso personale e non a fine di spaccio mentre, secondo il giudice per le indagini preliminari, dall’intercettazione ambientale successiva (tra E.K.H. e E.A.) risulterebbe invece che il D. in occasione del controllo da parte della Polizia aveva abbandonato un sacchetto "contenente verosimilmente cocaina"; secondo la difesa dalla corretta interpretazione della conversazione in questione risulterebbe per contro che il sacchetto era stato abbandonato da E.K.H., mentre il riferimento al suo contenuto (cocaina) costituirebbe una mera illazione; il Tribunale del riesame si sarebbe inoltre limitato a fare un riferimento solo generico ai contatti frequenti tra gli indagati e al ruolo di intermediario nello spaccio svolto dal D., mentre dalle intercettazioni ambientali e telefoniche risulterebbe piuttosto che il D. era uno dei clienti più insistenti dei coindagati (annotazione 23 aprile 2009), che acquistava tuttavia sostanze stupefacenti per uso personale come confermato anche da T.G. (altro cliente); i contatti frequenti con i coindagati, infine, non sarebbero di per sè un elemento indicativo di attività illecita;
– il ruolo di intermediario attribuito al D. sarebbe stato desunto da una singola intercettazione telefonica tra H.T. e il D. in cui i due si accordavano per la consegna al primo nella sua abitazione di "fogli" per conto di altra persona in contatto con D.; il ruolo di intermediario, comunque, sarebbe in contraddizione con la gestione da parte del D. di un autonomo giro di spaccio, che avrebbe comportato la vendita diretta al consumatore e autonomi rifornimenti;
– quanto al ruolo di esattore svolto dal D. per recuperare un credito di H.T. e di E.K. nei confronti di T. G., ruolo che emergerebbe da un’altra intercettazione, era stato lo stesso T. a dichiarare che il D. si era limitato ad accompagnarlo da un suo connazionale amico del T. con il quale, dopo essersi rifiutato di effettuare il pagamento nelle mani del D., si era accordato direttamente per la restituzione di quanto dovuto – la funzione di dare informazioni sulle indagini agli altri associati sarebbe stata, inoltre, il risultato di un’errata interpretazione di conversazioni intercettate dopo che D. era stato controllato dalla Polizia e trovato in possesso di un modesto quantitativo di hashish appena acquistato; si sarebbe, in particolare, equivocato sul contenuto delle telefonate (era T. che cercava di rassicurare il suo cliente D. sulla casualità del controllo) e, inoltre dalla stessa richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare risultava che erano state altre persone (un cuoco e tale C.N.) a informare H.T. delle indagini a suo carico;
– quanto, infine, alla conoscenza del luogo di occultamento delle sostanze stupefacenti, il riferimento alla casa abbandonata (o precedente casa, in questo senso "vecchia") sarebbe stato anche in questo caso equivocato poichè dalla richiesta del pubblico ministero risultava l’esistenza di una casa abbandonata, possibile "imbosco", in provincia di Verona e non nella città di Trieste;
Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione anche relativamente all’esistenza del vincolo associativo con i coimputati i quali tenevano all’oscuro il D. dei canali di approvvigionamento; il ruolo di associato gli sarebbe stato attribuito apoditticamente o sulla base di interpretazioni errate delle risultanze investigative, senza nemmeno considerare la mancanza di qualunque vantaggio economico per l’indagato, mentre del tutto superficiale sarebbe al riguardo la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Con il terzo motivo, infine, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di fuga desunto dalla sola condizione di straniero, pur essendo il D. cittadino italiano che vive da trent’anni in Italia, al pericolo di inquinamento probatorio (nonostante il D. non abbia più frequentato i coindagati), al pericolo di reiterazione della condotta criminosa giustificato in maniera del tutto generica.
E’ stata depositata una memoria difensiva, in cui i motivi di ricorso sopra esposti sono stati sintetizzati e riproposti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Con il primo motivo si propone una diversa lettura dei risultati delle indagini, in chiave meramente difensiva, attraverso la ripetizione di argomenti già prospettati nella memoria difensiva prodotta in sede di riesame, ai quali nell’ordinanza impugnata è stata data adeguata risposta attraverso il legittimo richiamo per relationem alle intercettazioni telefoniche citate nell’ordinanza custodiale che, unitamente ai sequestri di sostanza stupefacente e ai ripetuti contatti con i connazionali coinvolti nelle indagini, sono state ritenute idonee a configurare un quadro di gravita indiziaria a carico del D. in ordine al reato associativo. In particolare nell’ordinanza impugnata – la cui motivazione si integra con quella del giudice per le indagini preliminari di segno conforme in cui le conversazioni intercettate di contenuto indiziario sono state dettagliatamente riportate e valutate – il coinvolgimento nell’associazione criminale del D., gestore di un locale notturno conosciuto come " M.", viene desunto dai suoi frequenti contatti con H.T., elemento di spicco dell’organizzazione, dal fatto che conduceva gli acquirenti presso l’abitazione di quest’ultimo (progr. 369 del 1 aprile 2009), era a conoscenza del luogo in cui la droga veniva custodita, si recava nella base operativa di via (OMISSIS) ove l’attività di spaccio veniva svolta e compiva "tutte le attività di sostegno-fiancheggiamento- collaborazione di cui si è detto e su cui si è soffermato ampiamente il giudice per le indagini preliminari". Il ricorrente si limita a ribadire una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate che sono state poste a fondamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, interpretazione la cui valutazione è tuttavia compito esclusivo del giudice di merito e non può essere messa in discussione in questa sede, essendo stato comunque l’obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nell’ordinanza impugnata attraverso una valutazione critica delle doglianze difensive e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno della conferma dell’ordinanza oggetto di riesame. Va infatti rilevato che l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. sez. 6^ 8 gennaio 2008 n. 17619, Gionta; sez. 6^ 11 dicembre 2007 n. 15396, Sitzia; sez. 4^ 28 ottobre 2005, n. 117, Caruso; sez. 5^ 14 luglio 1997 n. 3643, Ingrosso; sez. 6^ 12 dicembre 1995 n. 5501, Falsone) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Con riferimento al caso in esame la Corte rileva che nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, cui il Tribunale del riesame ha fatto un ampio richiamo per relationem, era stato analiticamente esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate in cui era coinvolta la persona di " M." ed erano stati indicati, con argomentazioni razionali e puntuali riferimenti alle specifiche conversazioni di contenuto compromettente, gli elementi indiziari risultanti a carico del predetto circa il ruolo da lui svolto nell’ambito della struttura associativa. In particolare erano stati evidenziati gli incontri frequenti, per lo più in ore notturne e in luoghi menzionati utilizzando un codice convenzionale, del D. con H.T., personaggio di rilievo nell’ambito dell’associazione criminale, che lo riforniva, unitamente ai suoi stretti collaboratori, di sostanze stupefacenti. Si era anche posto in luce il ruolo di intermediario svolto dall’indagato, che accompagnava altri acquirenti nell’abitazione dell’ H. (progr. 369 del 1 aprile 2009). Inoltre il D. mostrava di essere a conoscenza di uno dei nascondigli delle sostanze stupefacenti destinate allo spaccio al dettaglio (progr. 392 del 3 aprile 2009) e consigliava all’ H., fuggito da Trieste dopo alcune operazioni antidroga, di cancellare "i numeri del telefono nostri" (progr. 466 e 565 del 14 aprile 2009). Il 23 aprile 2009, dopo aver ritirato della sostanza stupefacente presso l’abitazione dell’ H. ed essere stato sottoposto a controllo dalla Polizia che gli aveva sequestrato un modesto quantitativo di hashish, il D. aveva inoltre sollecitato l’ H. a disfarsi dello stupefacente in suo possesso e ad abbandonare l’abitazione raccontandogli tutte le fasi del controllo subito (informativa 23 aprile 2009; progr. 498,198, 39 e 507 del 23 aprile 2009). Ulteriori avvertimenti il D. aveva rivolto all’ H. informandolo degli sviluppi delle indagini a suo carico (progr. 49 del 29 aprile 2009).
Anche l’intervento del D. in relazione alla riscossione del credito dell’ H. nei confronti del T. per forniture di sostanze stupefacenti (progr. 569, 778, 558 dell’11 maggio 2009 e dichiarazioni del T.), veniva in tale contesto ritenuto significativo elemento circa il rapporto fiduciario del D. con l’ H..
Deve quindi ritenersi che la ricostruzione del significato delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione – in cui il riferimento ad attività illecite collegate al traffico di sostanze stupefacenti risulta abbastanza esplicito ed è confermato anche dal sequestro di sostanza stupefacente al D. all’uscita dall’abitazione dell’ H. oltre che dal contenuto delle successive telefonate intercettate – sia logicamente coerente e che la conferma del provvedimento custodiale, quanto alla gravita degli indizi, nei limiti del giudizio di probabile colpevolezza richiesto in sede cautelare, sia stata adeguatamente giustificata nell’ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo il ricorrente formula censure di merito improponibili in sede di legittimità, prospettando sostanzialmente una rilettura in fatto degli elementi indiziari già presi in considerazione e analiticamente valutati nella loro complessiva gravita dal Tribunale del riesame che ha dato adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano la conferma della gravita del quadro indiziario, con una motivazione coerente e lineare, conforme ai principi di diritto che governano le risultanze probatorie ed esente da contraddizioni e manifeste illogicità (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2000 n. 11, Audino). Le conclusioni circa la sussistenza della gravita indiziaria a carico del ricorrente in ordine al reato associativo risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle emergenze investigative, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere l’ordinanza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione del materiale indiziario compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
L’ordinanza, come già rilevato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, è adeguatamente motivata sotto il profilo della gravita indiziaria.
La Corte ritiene invece che il terzo motivo sia fondato.
Anche in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati nell’art. 275 c.p.p., comma 3 – per i quali vige, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari – l’obbligo di motivazione diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta (Cass. sez. Un. 5 ottobre 1994 n. 16, Demitry).
La Corte ritiene che nell’ordinanza impugnata non si sia tenuto conto delle specifiche doglianze difensive contenute nella memoria depositata nell’ambito del procedimento di riesame in cui venivano evidenziati concreti elementi che, con specifico riferimento al pericolo di fuga, differenziavano rispetto ai coindagati la posizione del D. il quale, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria, è cittadino italiano residente stabilmente dal 1994 in provincia di Udine con la famiglia ed esercita continuativamente un’attività commerciale in Trieste. Il solo riferimento agli elevati minimi edittali previsti per il reato associativo non appare, infatti, sufficiente, in presenza di elementi oggettivi e certi che non consentirebbero di ravvisare un reale ed effettivo pericolo di allontanamento, a giustificare la concretezza del pericolo di ritorno dello straniero nel paese di origine (Cass. sez. 4^ 24 maggio 2007 n. 42683, Okongwu).
Anche in ordine all’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. a) (pericolo di inquinamento probatorio) la motivazione dell’ordinanza impugnata appare – con riferimento alle deduzioni difensive circa l’interruzione dei contatti con i coindagati e l’esistenza solo supposta di ulteriori appartenenti al sodalizio criminoso oltre quelli già oggetto di indagini – carente, essendo il riferimento al rischio della predisposizione di versioni concordate dei fatti per fornire copertura ai sodali fondato su una non chiara "attività fiancheggiatrice", che, a partire dalle telefonate effettuate ai coindagati subito dopo essere stato controllato dalla Polizia, sembra ipotizzare un attuale, concreto e persistente interesse a mantenere integra l’associazione preservandola da "ogni rischio di arresto" di ipotetici sodali.
Quanto infine, al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, la Corte osserva che il richiamo all’"interesse prevalente verso i traffici di droga" riferito al D. e desunto dal contenuto delle intercettazioni telefoniche prescinde dalla considerazione degli elementi positivi di valutazione, messi in luce dalla difesa e ignorati dal Tribunale del riesame, circa lo stabile inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nella società e l’effettivo peso del ruolo da lui svolto nell’ambito della struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Si impone pertanto una più approfondita e specifica valutazione delle circostanze dedotte dalla difesa in ordine all’inesistenza di esigenze cautelari, quanto meno attraverso l’esposizione delle ragioni della loro eventuale irrilevanza.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.
A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
annulla l’impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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