Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Locri avverso la sentenza, in data 28.4.2010 del GIP presso il Tribunale di Locri, con la quale, nell’applicare la pena concordata è stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio non contemplato nell’accordo ed è stata conseguentemente dichiarata estinta la misura cautelare in atto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sospensione condizionale della pena non risulta essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore neppure anche al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti processuali.
La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza di patteggiamento, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalla parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell’accordo che non le contempla.
Di conseguenza nella fattispecie, poichè la sospensione non veniva nè concordata dalle parti nè richiesta dall’imputato, il giudice, vincolato dal prevalente potere dispositivo delle parti, non poteva concedere il beneficio (cfr. N. 4124 del 1998 Rv. 211508, N. 33301 del 2002 Rv. 222608, N. 41307 del 2003 Rv. 225783, N. 34352/03 Rv 228309) Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata e la contestuale ordinanza devono essere annullate senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la contestuale ordinanza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. reg. c.p.p..
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