Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 8 novembre 2010 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Siracusa, 18 giugno 2010, di rigetto della istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, avanzata dall’imputato A.A., motivando che la pronuncia di questa Corte, 17 novembre 2009, di annullamento del provvedimento del giudice del riesame, con rinvio per nuovo scrutinio al Tribunale, non rimuoveva, nelle more della deliberazione del giudice ad quem, la preclusione processuale in ordine alla rinnovazione dell’esame degli indizi di colpevolezza, sul quale doveva pronunciare il giudice del rinvio.
2. – Ricorre per cassazione l’imputato personalmente, mediante dichiarazione resa l’11 novembre 2010, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., al direttore degli Istituti penitenziari di Parma, colla quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione, sotto il profilo del "travisamento del fatto", deducendo: la Corte suprema di cassazione, colla citata pronuncia, ha valutato come "mere illazioni" le accuse formulate a carico di esso ricorrente; i giudici del collegio del riesame hanno procrastinato la decisione, in quanto "affiliati a una cosca mafiosa catanese" ostile a esso A.; il Tribunale ordinario di Siracusa ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare col pretesto che non era ancora terminata la istruzione dibattimentale, mentre la prova acquisita già conclamava "l’evidente innocenza" di esso imputato.
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1 – Sul punto decisivo che il giudice a quo ha posto a fondamento della conferma della ordinanza impugnata (la preclusione in sede di appello de libertate alla rinnovazione dell’esame delle questioni devolute, per effetto dell’annullamento con rinvio, al giudice del riesame nelle more della decisione di quel collegio) il ricorso non presenta adeguata correlazione con la ratio decidendi della ordinanza impugnata (v., circa il requisito della correlazione, Cass., Sez. 1^, 30 settembre 2004, n. 39.598, Burzotta, massima n. 230.634, secondo la quale "è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso"): non impinge – in quanto affatto privo del necessario aggancio – la struttura portante del costrutto argomentativo della decisione nella prospettiva, prescritta dal rito, della confutazione dialettica delle ragioni specifiche effettivamente poste dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata.
Sicchè la impugnazione difetta del requisito della specificità, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e sanzionato, a pena di inammissibilità, dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
3.2 – Per il resto, in relazione alla deduzione circa la sopravvenienza di nuovi elementi favorevoli all’imputato nel corso della istruttoria dibattimentale davanti al Tribunale ordinario di Siracusa, il ricorrente è incorso nella inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 4^, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778), in quanto non ha curato di rappresentare compiutamente (e di documentare) il contenuto delle nuove emergenze, assertivamente per lui favorevoli.
Giova considerare che il requisito della autosufficienza costituisce esplicazione di quello cd. della specificità dei motivi, prescritto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
Infatti, la novella del 20 febbraio 2006, n. 46, ha esteso il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento, oggetto di scrutinio, all’ambito dei vizi (extra testuali) risultanti dagli "altri atti del processo specificamente indicati art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Conseguentemente la enunciazione, in relazione a "ogni richiesta, .. delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono" l’impugnazione – trattandosi di indicazione espressamente prescritta dalla legge, a pena di inammissibilità, come "specifica" ( artt. 581 e 591 c.p.p.) – comporta (oltre al riferimento ai pertinenti estremi, pur) la preliminare e necessaria rappresentazione (con la relativa documentazione) del contenuto dell’atto del processo sul quale si impernia la censura del vizio extra testuale: della censura medesima l’atto de quo (nella sua interezza) costituisce, per l’appunto, elemento intrinseco ed essenziale; la relativa esposizione è, pertanto, affatto imprescindibile, perchè possa considerarsi perfezionato, sul piano formale, l’adempimento della prescrizione della specificità dei motivi.
3.3 – Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.