Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 05-04-2011, n. 13590 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

GALATI Giovanni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

Con provvedimento ex art. 130 c.p.p. in data 11.11.2010 il Tribunale di Avellino disponeva la correzione del dispositivo e della motivazione della sentenza emessa nei confronti di B.G. in ordine al reato di cui all’art. 632 c.p., nel senso della sostituzione della pena di gg. 20 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, irrogata con la sentenza, con quella di Euro 516,00 di multa, determinata D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 52, comma 2, lett. c) e dichiarata condonata L. n. 241 del 2006, ex art. 1.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, deducendo che il provvedimento adottato dal Tribunale è nullo, in quanto ha preteso di correggere ex art. 130 c.p.p. un punto sostanziale del giudicato, che avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione.
Motivi della decisione

Premesso che il provvedimento di correzione di errore materiale è senz’altro ricorribile per cassazione, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. 1, 24 giugno 2009, Rv. 244319) atteso il richiamo contenuto nell’art. 130 c.p.p. alla procedura camerale di cui all’art. 127 c.p.p. il cui atto decisorio è espressamente ricorribile, si osserva che il ricorso proposto è fondato. Al di là, infatti, del problema del se e del come un intervento del tipo di quello operato dal Tribunale di Avellino potesse e possa essere fatto dal giudice dell’esecuzione (v. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 12453 del 03/03/2009 Cc, dep. 19/03/2009, imp. PG in proc. Alfieri), non c’è dubbio che il percorso prescelto della correzione dell’errore materiale urta contro il limite invalicabile della non essenzialità della modificazione, previsto dall’art. 130 c.p.p.: limite che è stato sicuramente superato nella specie, avendo l’intervento "correttivo" riguardato la natura e l’entità della pena, modificate per rimediare a un errore giuridico e non di mera denominazione o computo.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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