Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il L. è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Palmi, con sentenza del 18 marzo 2004, di due ipotesi di resistenza a pu, commesse in data (OMISSIS); la sentenza è stata confermata in punto di responsabilità dalla corte di appello con la pronuncia oggi impugnata.
2. Ricorre il L., a mezzo del difensore, e deduce che i suoi comportamenti non integrano il delitto contestato, perchè non vi è stato alcun uso di violenza nei confronti dei pu e le frasi pronunciate al loro indirizzo non avevano alcuna idoneità ad impedire il compimento dell’atto di ufficio, avuto riguardo al loro tenore letterale ed alla personalità pacifica di esso imputato. Con un secondo motivo, il L. eccepisce la prescrizione dei reati.
Motivi della decisione
1. Il L. ammette di aver pronunciato, in occasione di due distinti controlli operati dagli agenti del locale Commissariato nei pressi della sua abitazione, le frasi poi incriminate. In specie, non nega nè di aver apostrofato i due agenti che identificavano delle persone che si apprestavano ad entrare nella sua abitazione, nè successivamente di aver inveito contro i due agenti che effettuavano un controllo a carico del figlio G., ma sottolinea che, in assenza di un contatto fisico ai danni dei pubblici ufficiali, l’invito ad allontanarsi non avesse alcuna concreta idoneità. 2. Il ricorso non ha fondamento.
3. La corte ha osservato che le frasi rivolte ai pu, in tutte e due le occasioni, avevano un contenuto di minaccia, in quanto sia nell’uno che nell’altro caso, era stato prospettata da parte del L. una sua asserta posizione di preminenza, accompagnata dall’invito ad allontanarsi e mai più ripresentarsi.
4. Tale iter esplicativo, oltre che adeguato alle risultanze processuali, è privo di illogicità; la ingiustizia della minaccia, indiretta, ma non perciò meno efficace, viene individuata nel richiamo alla supremazia sul territorio rivendicata dal L., il quale, peraltro, in occasione del primo controllo si era anche fisicamente scagliato contro i due agenti. Siffatto ragionamento è in linea con gli orientamenti espressi da questa corte in tema di resistenza a pu.
5. Infatti, erroneamente e peraltro con motivi generici, il L. deduce la inesatta applicazione dell’art. 337 c.p., posto che è acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che il delitto in parola è integrato dal verificarsi di atti positivi di aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio ufficio, come nella specie avvenuto. Resta irrilevante che al pubblico ufficiale sia impedita, in concreto, la libertà di azione, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia indipendentemente dall’esito positivo o negativo di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento dell’atto.
6. Ne consegue che le frasi minacciose, oltre che gli atti di violenza, posti in essere dal L., proprio per la loro specifica finalizzazione, bene sono stati ricondotti alla fattispecie contestata ed il ricorso è pertanto privo di fondamento.
7. E’ da rigettare l’eccezione di estinzione dei reati per prescrizione.
Si tratta infatti di ipotesi commesse in data (OMISSIS) e giudicate con sentenza del 18 marzo 2004 del GM di Palmi, sottratte, dunque, al regime provvisorio e più favorevole previsto dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, anche nella versione risultante dalla nota pronuncia n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale. I fatti sono stati commessi e giudicati, infatti, in data anteriore alla introduzione della nuova disciplina in tema di prescrizione e soggetti dunque ad un regime estintivo condizionato al decorso di complessivi anni 15, nella specie non ancora verificatosi.
8. In conseguenza della pronuncia di rigetto, il L. è da condannare al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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