Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13676 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, a seguito di richiesta di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione delle parti offese B.A., C.M., C.S. e T.C., dette opposizioni venivano dichiarate inammissibili e si riteneva comunque infondata la notizia di reato per mancanza di una valida querela, disponendosi di conseguenza de plano l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di C.A. e M.A. per il reato di cui all’art. 595 c.p. commesso fra il (OMISSIS) in danno di B.A., presidente dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, e dei consiglieri dello stesso ordine tramite interventi pubblicati sul sito (OMISSIS).

Il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e mancanza ed illogicità della motivazione sulla dichiarata improcedibilità del reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel provvedimento impugnato si osservava che gli atti di opposizione presentati erano inammissibili in quanto negli stessi non veniva richiesta la prosecuzione delle indagini e non venivano indicati l’oggetto delle ulteriori investigazioni e gli elementi di prova come richiesto dall’art. 410 c.p.p., comma 1; che le querele presentate l’una dal B. in proprio e quale presidente del consiglio dell’ordine e l’altra dallo stesso e dai consiglieri recavano la sottoscrizione degli interessati, il timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica e l’annotazione a penna "depositata dall’Avv. Fedora Rota", ma non l’autenticazione della sottoscrizione dei querelanti, richiesta dall’art. 337 c.p.p., comma 1 laddove, come nel caso di specie, l’atto non è depositato personalmente dall’interessato ma recapitato, e non erano accompagnate dal contestuale deposito dell’atto di nomina del difensore di fiducia con firma autenticata; e che tanto, secondo la prevalente giurisprudenza, comportava improcedibilità del reato riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela.

Il ricorrente rileva in primo luogo, quanto alla mancata indicazione di atti di indagine suppletiva, che attesa la completezza delle indagini l’oggetto dell’opposizione era inevitabilmente limitato alla richiesta di fissazione dell’udienza ed alla formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409 c.p.p., commi 2 e 5; e che l’art. 410 c.p.p., comma 1 disciplina espressamente le più frequenti ipotesi di opposizione all’archiviazione motivate dall’incompletezza delle indagini, ma rende comunque possibile una censura limitata alla non infondatezza della notizia di reato.

L’argomentazione difensiva è corretta.

Alla parte offesa deve infatti essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle Indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; e ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell’opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest’ultimo aspetto. L’indicazione di investigazioni suppletive non è pertanto condizione necessaria di ammissibilità dell’opposizione (Sez. 6, n.19039 del 14.1.2003, imp. D’Angiolella, Rv.225248); e la mancanza di detto elemento non esaurisce di conseguenza l’onere motivazionale sull’adozione de plano del provvedimento di archiviazione.

La motivazione del decreto impugnato si estendeva in realtà, come si è detto, anche alla fondatezza della notizia di reato con riferimento alla sussistenza delle condizioni di procedibilità.

E sul punto il ricorrente, premesso che l’art. 337 c.p.p. richiede non l’autenticazione, ma l’autenticità della sottoscrizione della querela, rileva che a quest’ultima nel caso in esame erano allegate una lettera del 16.2.2007 e una delibera del 19.9.2005, sottoscritte dal B. con firma corrispondente a quella della querela e dunque sufficienti ad escludere dubbi su siffatta autenticità; che peraltro la giurisprudenza esclude la necessità dell’autenticazione per le querele presentate da enti pubblici, quali devono essere ritenuti gli ordini professionali degli architetti in quanto sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia; che il provvedimento oggetto di ricorso non motivava su questi rilievi difensivi, limitandosi a richiamare la giurisprudenza sulle formalità di presentazione della querela; e che il provvedimento stesso è in conclusione illegittimo per la mancata fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’opposizione e la conseguente violazione dei principi del contraddicono e dell’obbligatorietà dell’azione penale, considerato altresì che il pubblico ministero dapprima riteneva implicitamente la fondatezza della notitia criminis nel momento in cui emetteva l’avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. e solo successivamente riteneva insussistente la condizione di procedibilità.

La lamentata carenza motivazionale è invero sussistente. Il riferimento del provvedimento impugnato ai principi in tema di necessaria autenticazione della querela, quale garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del relativo diritto (Sez. 6, n.21447 del 19.2.2008, imp. De Angelis, Rv.240063), non risponde adeguatamente ai dettagliati rilievi dell’opponente sulla possibilità di sopperire nel caso concreto alla mancanza di una formale autenticazione con dati desumibili da altri atti del procedimento e, soprattutto, sulla effettiva indefettibilità dell’autenticazione per la querela presentata nell’interesse di un ente pubblico e sulla riconducibilità della situazione in esame a tale fattispecie; e ciò a maggior ragione in presenza di orientamenti giurisprudenziali tendenti, pur non univocamente, ad affermare la validità ex se della querela proveniente dal rappresentante dell’ente pubblico (Sez. 6, n.7567 del 2.5.1996, imp. Amadio, Rv.205884; Sez. 6, n.9444 del 10.7.2000, imp. Pallotta, Rv.217706; contra Sez. 6, n.710 del 28.11.1996, imp. Mascioletti, Rv.208659; Sez. 6, n. 12339 del 15.10.1998, imp. Tarantino, Rv.212321).

Il decreto oggetto di gravame è pertanto privo della specifica motivazione sull’inammissibilità dell’opposizione e sull’infondatezza della notizia di reato richiesta per l’emissione senza contraddicono del provvedimento di archiviazione (Sez. 5, n.16505 del 21.4.2006, imp. De Bellis, Rv.234453) e deve di conseguenza essere annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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