T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 30-03-2011, n. 788 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 03.09.2009, il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Catania, tramite il datore di lavoro, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, al fine di ottenere il relativo permesso di soggiorno.

Non ricevendo alcuna risposta, in data 03.01.2011 il ricorrente ha notificato il ricorso in esame, depositato il successivo 18.01, al fine di chiedere la dichiarazione di illegittimità del silenzio mantenuto sulla propria istanza.

Alla Camera di Consiglio del 24.03.2011 il ricorso è passato in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Il giudizio camerale prima previsto dall’art. 21bis della L. 1034/71 (introdotto dall’art. 2 della L. 205/2000), ed ora disciplinato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010, finalizzato alla decisione dei ricorsi "avverso il silenzio dell’amministrazione", è legato alla previsione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241/90, il quale ha sancito l’obbligo per ogni Amministrazione, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, di concluderlo "mediante l’adozione di un provvedimento espresso", senza necessità di apposita diffida.

Vale a dire che, nelle fattispecie di silenzio, il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza dell’interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un certo provvedimento, mentre può verificare la fondatezza della pretesa sostanziale sottesa soltanto nelle ipotesi in cui si tratti di attività amministrativa vincolata.

Infatti, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, il comma 3 del citato art. 31, del D.Lgs. 104/2010, precisa ora, nel recepire analogo orientamento giurisprudenziale, che "il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione".

Nel caso in esame, il Collegio ritiene che tale obbligo sussista.

Infatti, l’art. 1ter, comma 7, del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in l. 102/2009, dispone che "lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato".

Pertanto, il ricorrente vanta un preciso interesse, giuridicamente rilevante, ad ottenere una pronuncia con la quale l’Amministrazione, esercitando il potere discrezionale attribuitole dalla legge, al fine di accogliere o rigettare la sua istanza, avvii e porti a termine il procedimento volto ad accertare se sussistono le condizioni per il rilascio del permesso in questione.

Mantenendosi inerte sul descritto obbligo, quindi, l’Amministrazione intimata è venuta meno ad un proprio preciso dovere giuridico, legato all’obbligo di concludere il procedimento "mediante l’adozione di un provvedimento espresso".

Nei termini precisati, il ricorso può pertanto ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, per cui va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di portare a termine la procedura descritta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad opera di parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.Lgs. 104/2010 (secondo cui "se l’azione di risarcimento del danno…è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria"), la proposta domanda risarcitoria andrà trattata in seguito con rito ordinario.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio tenuto dall’Amministrazione intimata, e le ordina di definire il procedimento nei confronti del ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza ad opera di parte, o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso spese generali al 12,50% e del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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