Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 05-04-2011, n. 13671 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. Fraticelli Mario: annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, C. O. e C.R., imputati del reato di concorso in lesioni personali volontarie in danno di G.D..

Oggetto del ricorso è l’ ordinanza in data 9 dicembre 2009 con la quale, nell’ambito del detto processo, il Giudice di pace di Gela ha restituito gi atti all’Ufficio del PM per "valutare la posizione di G.F. nel procedimento". L’ordinanza aveva così provveduto sulla segnalazione, ad opera della parte civile, del fatto che pur essendo stata, la querela, sottoscritta da due persone offese, G.D. e G.F., il secondo non appariva menzionato nella qualità, nel decreto di citazione.

Pertanto su richiesta peraltro anche del PM di udienza, il Giudice disponeva quanto sopra.

Deducono:

la abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che presupponeva, da parte del giudicante, un sindacato sulla corretta formulazione del capo di imputazione, implicitamente ritenuto mancante dei fatti-reato oggetto della querela congiunta di G. F. e G.D..

Per la eventualità della mancata contestazione di un fatto ulteriore, del resto, è previsto dal codice il rimedio della contestazione suppletiva in udienza ad opera del PM, senza possibilità dunque, di far regredire l’intero processo, oltretutto con indicazioni al PM circa le modalità di esercizio della azione penale; che è invece di sua esclusiva competenza.

Il ricorso è fondato.

Come sottolineato reiteratamente anche dalla giurisprudenza di questa Corte, è stato giudicato abnorme il provvedimento, del tutto similare a quello che ci occupa, con cui il giudice, nell’ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero in riferimento ad una delle imputazioni per la rilevata diversità del fatto contestato da quello accertato nel dibattimento, determini la regressione del procedimento anche con riguardo alle altre imputazioni non viziate allo stesso modo (Sez. 6, Sentenza n. 12509 del 11/03/2010 Cc. (dep. 30/03/2010) Rv. 246732; sullo stesso tema v.

Rv. 213878).

Infatti in tale ipotesi si verifica la regressione, per tale fatto, del procedimento, in ragione dell’esercizio di poteri non spettanti al giudice del dibattimento, esercizio che, come sottolineato anche di recente dalle Sezioni unite, costituisce per l’appunto motivo di abnormità del provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Cc. (dep. 22/06/2009) Rv. 243590).

E nella eventualità che sia stata ipotizzata la impossibilità di una contestazione suppletiva in ragione della natura onoraria delle funzioni del PM (vedi Sez. 5, Ordinanza n. 4595 1 del 23/11/2005 Cc. (dep. 19/12/2005) Rv. 233223) non appositamente autorizzato, la decisione del giudice avrebbe dovuto appunto riguardare, con investitura dell’Ufficio del PM, soltanto la parte dei fatti nuovi non risultati oggetto di azione penale.

Ove invece, la regressione, peraltro motivata con una brevissima locuzione, di difficile decifrazione, sia stata cagionata dalla mancata citazione di altra persona offesa, ricorrerebbe comunque altro profilo di abnormità costantemente rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Rv. 224955 ove si rileva come sia abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa citazione della persona offesa – nella specie invero neanche rilevata – dispone la restituzione degnai pubblico ministero perchè proceda ad emettere un nuovo decreto di citazione, in quanto si tratta di una nullità che non impedisce l’instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, cosicchè la restituzione degli atti determina una regressione del procedimento non prevista dal sistema processuale, in un caso in cui spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione con notifica alla persona offesa, a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p.).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Gela per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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