Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 2004 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che all’odierna udienza di discussione parte appellante ha prodotto atto di rinuncia al ricorso in appello, ritualmente notificato alle controparti;

considerato pertanto che al Collegio non resta che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare conseguentemente la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del cod. proc. amm.;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 4496/2009), come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara la estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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