Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 06-04-2011, n. 13733 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame P.S. impugna l’ordinanza in epigrafe depositata in cancelleria in data 20/4/2010, alle ore 10,00, con la quale il Giudice di pace di Trento, convalidava il decreto del questore di Trento – notificato il 19/4, alle ore 11,10 – con il quale si imponeva, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, per il periodo di un anno, a) l’obbligo di presentarsi all’autorità competente due volte a settimana; b) l’obbligo di non uscire dalla dimora prima delle ore 8 e di non fare ritorno dopo le ore 22; c) l’obbligo di non frequentare bar e discoteche; d) l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza; e) il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore;

A sostegno del ricorso deduce il ricorrente due motivi.

Con il primo si eccepisce la violazione del diritto di difesa essendosi, in relazione ad un decreto notificato il 19/4, alle ore 11,10, provveduto alla convalida il 20/4, alle ore 10,00, ragion per cui il ricorrente non aveva potuto usufruire per produrre memorie difensive di un termine ragionevole, indicato in 48 ore, pari a quello concesso al Questore per la trasmissione del suo decreto all’autorità giudiziaria per la convalida;

Con il secondo si deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle ragioni per l’emissione della misura, specie in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente, nonchè sulla sussistenza della ragioni di necessità ed urgenza;

Il ricorso è fondato.

Assorbente è la trattazione del primo motivo.

Al riguardo è costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che è illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato. (Sez. 6, n. 39212 del 15/10/2010 Rv. 248688).

Ha dunque ragione il ricorrente a dolersi del mancato rispetto del termine delle 48 ore per la difesa.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la perdita di efficacia del provvedimento del questore in quanto il rinnovo della convalida incontrerebbe l’ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge ormai decorso, così come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 39212 del 15/10/2010 Rv. 248688).

E del resto tali principi, in conformità ai pronunciamenti delle Sezioni Unite, trovano pacifica applicazione anche per altre misure di prevenzione quali quelle disposte per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni essendo oramai pacifico che la mancata convalida del provvedimento del questore nei termini previsti comporti la caducazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *