Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-12-2010) 06-04-2011, n. 13700 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 10.3.09, la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 2.12.05 del tribunale della stessa sede, con la quale M.P. e G.P. erano stati assolti, rispettivamente dal reato di diffamazione e di omissione di controllo, in ordine a tre articoli apparsi su "(OMISSIS)" nei giorni (OMISSIS), che erano stati ritenuti lesivi della reputazione di P.C., costituitosi parte civile.

Il difensore del P. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

vizio di motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 595, 43, 47 e 57 c.p. e art. 530 c.p.p.: negli articoli sono creati e travisati i fatti dolosamente, in quanto si attribuisce al P., quale sindaco di Pescara e presidente del’Ato (Ambito Territoriale Ottimale), la volontà di modificare i relativi statuti al fine di eliminare l’incompatibilità tra l’una e l’altra carica, pur essendo evidente che non vi era incompatibilità e che la proposta era nel senso di consentire la permanenza nella durata prevista nel C.d.A. dell’ATO anche se nel frattempo fosse venuta meno la carico di sindaco;

è infondata l’insinuazione che il P. sia stato mosso da uno scopo personale, in considerazione che l’Ato non è un ente economico, ma ha finalità organizzative e programmatiche e che la modifica era ispirata dal principio di continuità amministrativa;

è inesatto che il P. era coinvolto nelle vicende dell’ACA spa, un consorzio per la gestione del servizio idrico nell’ambito del territorio pescarese e che la sua disponibilità finanziaria fosse "una torta da spartire"; nei tre articoli era stata alterata l’immagine dell’uomo politico, presentato come uomo tutto volto all’affarismo,in funzione individuale.

Al di là della violazione del requisito della verità dei fatti narrati, non erano state utilizzate espressioni rispettose del requisito della continenza formale. Considerando l’effettiva consistenza delle vicende politiche narrate, appare evidente che le locuzioni utilizzate non hanno alcuna attinenza alla critica politica, ma costituiscono una violenta gratuita aggressione denigratoria della personalità del P., perchè attuata con frasi scandalistiche, pesantemente diffamatorie, in violazione dei misurati limiti della necessaria e ragionevole adeguatezza dei modi di espressione. Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure formulate dal difensore del P. sono dirette più che alla contestazione sul piano storico dei fatti narrati negli articoli in questione, alla interpretazione dei fatti medesimi, puntando a darne una chiave di lettura favorevole alle finalità delle iniziativive del consiglio comunale di Pescara e del consiglio di amministrazione dell’ATO. Il tentativo di modifica statutaria è indicato dalla difesa come indirizzato a garantire un interesse generale a mantenere i medesimi uomini a gestire il potere amministrativo, onde utilizzarne le collaudate capacità (il cosiddetto principio di continuità).

L’interpretazione che è stata proposta ai lettori del quotidiano è invece nettamente polemica e si fonda sulla documentazione acquisita e su dichiarazioni del P. che i giudici di merito, con argomentazioni strettamente razionali e, in quanto tali, insindacabili, hanno ritenuto idonee a conferire base di verità alle affermazioni critiche espresse negli articoli. Il tentativo quindi c’è stato e viene interpretato come non diretto alla salvaguardia dell’interesse generale, ma alla tutela della perpetuazione del potere di pochi, al di là delle cadenze temporali e dell’esigenza di ampliamento del novero dei responsabili dei pubblici poteri.

Questo confronto e questa contrapposizione di diversi modi di vivere la democrazia, in tutti i centri di potere, nazionale e periferico, trova terreno naturale nella società e nei luoghi istituzionali della politica e della pubblica amministrazione. L’intervento punitivo dello Stato è residualmente previsto solo nei casi di violazione dei diritti fondamentali dei singoli partecipi alla inevitabili polemiche.

I giudici di merito hanno correttamente escluso – alla luce delle risultanza processuali e della loro razionale e insindacabile valutazione – che nel caso in esame, la sussistenza di condotta penalmente rilevante, non solo per la già sottolineata sussistenza del requisito della verità dei fatti narrati, ma anche per la correttezza formale delle espressioni di critica.

Continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere e alla controllata polemica su cui il giornalista vuole instaurare un civile rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati. La critica, sollecitata dalla uniformità e consonanza politico-amministrativa dei propugnatori della modifica statutaria e dei beneficiari delle nuove norme, è stata considerata dal tribunale e dalla corte di appello come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare il protagonista principale di questa vicenda, in quanto limitata all’evocazione polemica di fatti accertati e della loro razionale interpretazione. La sentenza quindi è del tutto esente da censure e conseguentemente il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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