Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 07-04-2011, n. 13804 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

HI S. che insiste.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di V.G. avverso l’ordinanze del GIP presso il Tribunale di Bologna in data 27.10.2010 con la quale era stata rigettata la richiesta di autorizzazione al lavoro dell’indagato, allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, dopo la misura intramuraria di cui all’ordinanza 25.3.2010 del predetto GIP per i reati traffico di cocaina in concorso, con relativo acquisto e cessione a terzi, il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza in data 10-12-2010, rigettava detta istanza di autorizzazione al lavoro, confermando il provvedimento appellato, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 284 c.p.p., comma 3 in tema di assoluta indigenza dell’indagato, perdurando a suo carico il concreto pericolo di recidivanza.

Avverso tale ordinanza il V., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in merito:

a) alla richiesta di autorizzazione al lavoro non ostando affatto l’asserità vanificazione delle cautele, stante l’agevole e costante possibilità di controllo da parte della p.g. su tutti i movimenti del ricorrente;

b) alla denegata autorizzazione al lavoro con trascurata valutazione delle condizioni economiche e personali dell’indagato, ospitato da padre ottuagenario, con la compagna convivente sprovvista di lavoro, così determinandosi una palese violazione dell’art. 35 Cost. in tema di diritto al lavoro in costanza di una situazione di assoluta indigenza prevista dell’invocato art. 284 c.p.p., comma 2 (rectius comma 3);

c) alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in difetto di ragionevole prevedibilità di possibile recidivanza, stante il protratto corretto comportamento dell’indagato fin dal febbraio 2003.

Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, a prescindere da un ancorchè non recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di diniego (o di concessione) allo indagato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell’autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo degli arresti domiciliari per esigenze di lavoro inoppugnabile, nè è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto lo stesso non decide sulla libertà personale ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, resta il fatto che, nella specie, il denunciato vizio di motivazione "sui punti innanzi cennati va ragionevolmente escluso. Infatti, ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 3, il giudice può autorizzare l’imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per provvedere alle sue "indispensabili esigenze di vita", quando questi non possa provvedervi altrimenti,ovvero per esercitare un’attività lavorativa, quando versi in una situazione di "assoluta indigenza".

Ciò posto, dal testo normativo, dai lavori preparatori e dalla qualificazione dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", emerge che la valutazione del giudice deve essere improntata a criteri di particolare rigore, di cui deve essere dato conto nella motivazione del relativo provvedimento.

Ed è in questi termini che la decisione impugnata si è correttamente ispirata, non mancando di rappresentare le ragioni dell’insussistenza delle condizioni presupponenti l’invocata autorizzazione, ma, in particolare, non mancando di segnalare, in punto di indiscutibile logicità, il concreto pericolo che il rapporto ineludibili con terzi nello svolgimento dell’invocata attività lavorativa possa rappresentare "fisiologica" base di incontro facilitante il pericolo di recidivanza in merito ai fatti contestati (cfr. fol. 3 provvedimento impugnato), fermo restando l’insussistenza di assoluta indigenza, stante l’assicurato mantenimento in senso lato. Di qui l’infondatezza dei rilievi sub a) e b), fermo restando che quello sub c) è inammissibile, essendo oggetto di materia già coperta da giudicato endoprocessuale e, in ogni caso, motivatamente supportato quanto al perdurante pericolo concreto di recidivanza, in caso di accoglimento della istanza in esame.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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