Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
F.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21 settembre 2009 con la quale è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), e condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda.
Il ricorrente lamenta che l’accertamento del tasso alcolico non sarebbe stato eseguito con le modalità tassativamente richieste dalla legge.
Con secondo motivo si chiede la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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