T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 31-03-2011, n. 626 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto, la ricorrente espone quanto segue:

a). con ord. n. 39 del 1.4.2004 il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha dettato le Nuove disposizioni concernenti le modalità di formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi di presidenza e i conseguenti tempi e procedure di conferimento degli stessi;

b). la ricorrente, con istanza del 19.5.2004, ha chiesto al Centro servizi amministrativi di Palermo, ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di essere inclusa nella graduatoria provinciale degli aspiranti agli incarichi annuali di presidenza, settore formativo della scuola primaria e secondaria di 1 grado, per l’anno scolastico 2004/2005;

c). al riguardo, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti e di trovarsi nelle condizioni di cui alla L. n. 68/1999 (orfana di persona deceduta in servizio e per causa di lavoro);

d). in data 9.7.2004 ha appreso che, nella compilazione provvisoria della graduatoria, il CSA di Palermo non ha preso in considerazione le riserve di posti di cui alla citata legge;

e). conseguentemente, la Signora C. ha riportato una posizione non utile (n. 382) al fine del conferimento degli incarichi annuali di presidenza per i quali, nella provincia di Palermo, erano disponibili complessivamente n. 139 posti;

f). infine, in data 27.8.2004, l’interessata ha proposto ricorso/reclamo avverso la graduatoria provvisoria; le sue doglianze sono state definitivamente disattese con la nota impugnata.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva provinciale degli aspiranti ad incarichi di presidenza, settore formativo della scuola primaria e secondaria di 1 grado, anno scolastico 2004/2005, con la quale non è stato preso in considerazione il suo stato di orfana di persona deceduta in servizio e per causa di lavoro ex L. n. 68/1999.

In particolare, l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e/o falsa applicazione art. 18 L. 68/1999 e art. 8bis Dl 136/2004, convertito in L. n. 186/2004, in relazione all’art. 29 del D. Lgs. n. 165/2001, eccesso di potere;

2). Violazione e/o falsa applicazione art. 3, comma 1, L. 241/1990, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per carenza di motivazione, erroneità dei presupposti.

Controparte si costituisce e replica con memoria, depositata il 4.2.2011, nella quale specifica che "l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha espresso l’avviso che il disposto di cui all’art. 8 bis della L. n. 186/2004 non sia applicabile agli incarichi di presidenza relativi all’anno scolastico 2004/2005 in quanto la possibilità di far valere dagli aventi diritto le riserve di cui alla l. n. 68/1999 avrebbe dovuto essere prevista dallo stesso bando di concorso e quindi esercitata sin dall’inizio della procedura concorsuale, nel rispetto del principio della par condicio tra i candidati".

Pregiudizialmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, non rileva la circostanza che il difetto di giurisdizione del giudice adito non è stato eccepito dall’Amministrazione resistente in quanto trattasi di questione rilevabile anche d’ufficio.

Ad avviso del Collegio il giudice adito difetta di giurisdizione.

La giurisprudenza della Sezione (cfr., Sez. II, n. 2270/2009) ha già affermato che:

a). le graduatorie impugnate sono graduatorie ad esaurimento del personale docente, che sono state soggette ad aggiornamento, su domanda dei singoli interessati, in base al DM 42 dell’8 aprile 2009. Esse, pertanto, non si sono formate all’esito di una procedura concorsuale vera e propria, bensì sulla base della valutazione di titoli presentati da personale docente appartenente ad una categoria predeterminata (vedi art. 1 DM 42/2009);

b). pertanto, nel caso di controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria permanente del personale della scuola, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli art. 401 e 522 d.lg. n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lg. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione;

c). non possono configurarsi, infatti, né l’inerenza a procedure concorsuali (art. 63 d.lg. n. 165 del 2001), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili – né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (cfr., Cassazione civile, sez. un., 28 luglio 2009, n. 17466; 20 giugno 2007, n. 14290; 13 febbraio 2008, n. 3399; 17 novembre 2008, n. 27307; cfr. altresì, C.G.A., ordinanze nn. 205/2009, 683/2009 e 704/2009; T.a.r. Palermo, sez. II, 16 luglio 2009, n. 1301; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 febbraio 2008, n. 1532; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 settembre 2008, n. 1965; T.A.R. Puglia, Bari sez. II, 28 maggio 2008, n. 1312; T.A.R. Lazio Latina, 20 dicembre 2008, n. 1870; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009, n. 21; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 24 aprile 2009, n. 792, 18 giugno 2009, n. 1148);

d). non fanno eccezione le contestazioni relative alle quote di riserva degli invalidi civili o dei disabili, giacchè, quand’anche la graduatoria impugnata fosse frutto di un concorso vero e proprio (cosa che comunque non è nel caso di specie), le controversie nelle quali si contesta non la graduatoria, ma il riparto dei posti dei riservatari nell’ambito delle fasce, sono riconducibili all’ambito privatistico ed appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione la fase successiva rispetto al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa che si esaurisce con l’approvazione della graduatoria (cfr., Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 561).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò posto, in applicazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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