T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 610 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dienza del giorno 11 marzo 2011, come da verbale;
Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 21 luglio 1997 e depositato il successivo 24 luglio la società ricorrente ha contestato la concessione in sanatoria ottenuta per la costruzione di un complesso sportivo, limitatamente alla parte relativa alla previsione del pagamento dell’oblazione, in quanto ritenuta non dovuta.

Premette la società:

– di avere ottenuto due concessioni edilizie – di cui una in variante – per la realizzazione di detto impianto sportivo, rilasciate dal Comune gratuitamente, in quanto l’area, in cui ricade l’impianto è indicata dal P.R.G. come area di verde attrezzato per lo sport;

– di avere subito il sequestro preventivo (in data 14.02.1996 e in data 23.07.1996) dell’intera superficie del lotto e della relativa costruzione, per ritenuta inesistenza giuridica della concessione edilizia; e di avere chiesto, quindi, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria;

– di avere corrisposto la somma di Lire 75.710.265 quale oblazione ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/1985 e di avere ottenuto il rilascio del titolo sanante, emesso sul presupposto dell’intervenuto versamento dell’oblazione.

Ritiene non dovuta detta somma di denaro, richiesta, a suo dire, illegittimamente dall’amministrazione comunale, per il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. n. 47/1985 e dell’art. 10 della l. n. 10/1977 – difetto assoluto di motivazione in ordine alle ragioni giuridiche e di fatto che hanno portato l’amministrazione a ritenere dovuta una oblazione, nonché ai criteri seguiti per determinarla nell’ammontare – insanabile contraddittorietà fra "regime ordinario" e disciplina ex art. 10 l n. 10/77 per l’opera di urbanizzazione.

Sostiene la ricorrente che, trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria, assentibile gratuitamente – e, di fatto, assentita gratuitamente – ai sensi dell’art. 9, lettera f), della l. n. 10/1977, anche il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe dovuto avvenire senza la previa corresponsione di alcuna somma a titolo di oblazione: ciò, in quanto, tenendo conto del quadro normativo di riferimento nel suo complesso, sarebbe individuabile – nonostante il tenore dell’art. 13 della l. n. 47/85 – almeno un’ipotesi di esclusione dell’oblazione in caso di sanatoria, identificabile con la realizzazione di un’opera di urbanizzazione (secondaria).

Chiede, pertanto, l’accertamento del diritto alla gratuità della concessione in sanatoria n. 36/1997 e, quindi, alla restituzione della somma corrisposta a titolo di oblazione, con condanna del Comune di Palermo al pagamento della somma con relativi interessi; chiede, inoltre, ove occorra, l’annullamento della concessione citata limitatamente alla parte in cui la stessa è stata emessa nel presupposto dell’intervenuto pagamento dell’oblazione, nonché della determinazione comunale di detta somma come dovuta e nel suo concreto ammontare.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, senza spiegare difese scritte.

C. – A seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale, parte ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, in ragione della permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio.

D. – Con atto depositato il 19.03.2010 si è costituito in giudizio un nuovo difensore.

E. – Con memoria depositata in vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha ribadito la propria tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

F. – In data 10.03.2011 la difesa dell’ente locale ha depositato il provvedimento di autorizzazione alla resistenza in giudizio.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2011, assenti le parti costituite, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Il ricorso è inammissibile.

A.1. – Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale (processuale o extra processuale), produttivo di effetti di diritto pubblico costituiti dal riconoscimento dell’illecito, con la conseguenza dell’irrevocabile rinunzia alla tutela giurisdizionale e della irripetibilità della somma pagata con irrilevanza di ogni riserva fatta a tal fine (cfr. Cass. Pen., I, 14 maggio 2009, n. 29359; 18 marzo 1988; Cass. Civ., I, 24 aprile 1979, n. 2319; Consiglio di Stato, V, 5 luglio 2007, n. 3821; T.a.r. Puglia, Bari, II, 12 maggio 2010, n. 1757).

Sicché, in particolare per quanto qui rileva, una volta pagata la somma determinata a titolo di oblazione – ai sensi dell’art. 13, co. 3, della l. n. 47/1985, di cui la p.a. resistente ha fatto applicazione – e ottenuta la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del reato, non è più possibile contestare innanzi al giudice amministrativo l’ammontare della somma in questione; atteso che, da un punto di vista prettamente giuridico, il procedimento della sanatoria ordinaria si base sulla adesione volontaria del soggetto interessato (cfr. Cons. St. n. 3821/2007 citato; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 6 luglio 2007, n. 589).

Opzione ermeneutica confermata dalla circostanza che il mancato pagamento dell’oblazione ai sensi del menzionato art. 13, co. 3, preclude il conseguimento del beneficio della sanatoria, in quanto "una siffatta situazione non realizza il punto di equilibrio specificatamente delineato in via legislativa nella materia in esame" (cfr. T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, II, 21 maggio 2002, n. 765).

A.2 – Va, per completezza, rilevato che il ricorso si presenta altresì infondato nel merito.

Invero, la ricostruzione ermeneutica di parte ricorrente si scontra con il dato normativo, di carattere precettivo, contenuto nell’art. 13, comma 3, della l. n. 47/1985, secondo cui "Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10."

Dalla lettura della norma applicata dalla resistente amministrazione risulta evidente che il legislatore abbia previsto un effetto sanzionatorio anche per il caso di concessione gratuita, prescrivendo il pagamento dell’oblazione, non già in misura doppia, bensì nella misura ordinaria del contributo di concessione, con conseguente perdita del beneficio della gratuità della stessa; norma di natura precettiva, che è preciso obbligo delle amministrazioni applicare, peraltro, su apposita istanza del privato, il quale attiva il procedimento di condono ex art. 13 citato, costituente meccanismo di estinzione del reato contravvenzionale.

B. – Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

C. – Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la E.L.C. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del Comune di Palermo in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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