Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
A F.A. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per alcuni episodi estorsivi ed altro; per i reati di cui ai capi A) e B) aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 il F. è stato condannato dal Tribunale di Patti con sentenza emessa in data 15 luglio 2010 alla pena di nove anni di reclusione.
Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 2 dicembre 2010, rigettava l’appello del F. avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale di Patti della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.
Con il ricorso per cassazione F.A. deduceva il vizio di motivazione per mancanza assoluta della stessa in ordine alle censure mosse dalla difesa, nonchè la violazione dell’art. 192 c.p.p. comma 3. Il ricorrente precisava che all’epoca versava in gravi condizioni economiche ed aveva ottenuto dalle presunte parti lese una modesta somma di danaro per spirito di solidarietà, Denunciava che la cattiva interpretazione ed il travisamento di alcune intercettazioni telefoniche da parte del Tribunale aveva determinato una ingiusta valutazione di pericolosità. Ricordava, infine, che, rimasto libero per un anno e mezzo, aveva iniziato a lavorare.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F.A. sono manifestamente infondati.
Come correttamente stabilito dal Tribunale del riesame non è consentito nel caso di specie rivalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza essendo intervenuta condanna, anche se non definitiva.
In siffatta situazione è consentita la valutazione del quadro indiziario soltanto nei limiti della prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, essendo preclusa la rivalutabilità in sede cautelare di risultanze già apprezzate nella sede massimamente garantita del dibattimento (Cass., Sez. 1, 19 novembre 2000 – 5 marzo 2001, n. 8926, CED 218222).
Anche con riferimento ai profili della pericolosità va detto che il Tribunale del riesame non può rivalutare gli elementi già apprezzati dal Tribunale in sede dibattimentale; nel caso di specie i giudici di Patti hanno ritenuto l’estorsione sub A) aggravata dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Ebbene correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che per tale ragione ricorresse la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, con conseguente impossibilità di revocare la misura custodiale più grave. Questa Corte non può rivalutare eventuali travisamenti o errori compiuti dal Tribunale di Patti, essendo questo il compito del giudice di appello del processo di merito.
Nemmeno può avere rilievo la circostanza rappresentata nell’odierno dibattimento dal difensore che la pericolosità del F. sarebbe di minore intensità, essendo stato assolto da alcuni episodi estorsivi, perchè il Tribunale di Patti, nonostante siffatta assoluzione, ha ritenuto di comminare una pena rilevante al F., ritenendo evidentemente la gravita degli episodi per i quali era intervenuta condanna.
Non sono stati indicati elementi nuovi rispetto a quelli considerati dai giudici di merito del processo di cognizione meritevoli di approfondimento, non apparendo, inoltre, la circostanza indicata del lavoro svolto, peraltro nemmeno debitamente documentata, idonea a superare la presunzione di pericolosità per un soggetto che ha già maturato un cumulo d pena pari ad oltre venti anni di reclusione.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
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