T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 307 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale l’1 agosto 2002 e depositato il successivo giorno 26, il sig. S.N. – premesso di frequentare il corso di studi della IV classe Sezione B del liceo scientifico statale E. Fermi di Gaeta – ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe in virtù dei quali non è stato ammesso alla successiva classe V.

2) Lamenta, in particolare, di non essere stato valutato in forza dei criteri che erano stati stabiliti e deliberati dal Consiglio docenti del Liceo in parola all’inizio dell’anno scolastico e inseriti nel piano dell’offerta formativa del 28.11.2001 elaborata per l’anno scolastico 2001/2002, ma in base a diversi criteri di valutazione deliberati nel Collegio docenti del 17.5.2002, a modifica di quelli precedenti assunti e conosciuti dagli alunni.

Spiega di non essere stato ammesso alla classe successiva perché ha riportato tre votazioni "4", ritenute "gravi insufficienze; tuttavia, nel POF del 28.11.2001, le votazioni "4" e "5" erano qualificate solo come "insufficienze", mentre "gravi insufficienze erano ritenute solo i "2" e i "3".

Pertanto, applicando correttamente il POF, il ricorrente avrebbe dovuto essere promosso con debito formativo per avere riportato tre "insufficienze".

3) In data 19 settembre 2002, si è costituito in giudizio il M.I.U.R..

4) Con ordinanza n. 754 del 27 settembre 2002, la Sezione ha accolto, ai fini di una nuova valutazione, la richiesta di tutela cautelare, evidenziando che il ricorrente "ha documentalmente dedotto che il collegio dei docenti, nella seduta del 17 maggio 2002, ha modificato in peius il criterio contenuto a pag. 20 del POF adottato il 30.11.2001".

5) In ottemperanza a detta ordinanza, il Consiglio di classe ha reiterato con provvedimento del 7.10.2002 il giudizio di non ammissione.

6) Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti e domanda di tutela cautelare.

7) La Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare con ordinanza n. 911 del 22.11.2002, ordinando una ulteriore nuova valutazione che tenesse conto dei criteri fissati nel richiamato POF.

8) Con provvedimento del 28.1.2003, il Consiglio di classe ha attribuito al ricorrente insufficienze in sei materie (latino 4, inglese 5, storia 5, filosofia 4, scienze 4, disegno e storia dell’arte 5), con conseguente non ammissione alla classe successiva.

9) Con ulteriori motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato detta nuova valutazione deducendo ancora la violazione del criterio di cui al POF (in base al quale i "4" e i "5" devono essere valutati entrambi come insufficienze non gravi) e la conseguente mancata applicazione del criterio per la promozione deciso con delibera del Collegio dei docenti del 17.5.2002 ((lett. c) "l’alunno che si presenta allo scrutinio finale con quattro insufficienze non gravi viene respinto o promosso con tre debiti formativi a seconda della motivazione del Consiglio di classe").

Inoltre, illegittimamente il Consiglio di classe avrebbe peggiorato la valutazione in materie (inglese, storia, disegno e storia dell’arte) per le quali era stata attribuita in precedenza la sufficienza.

10) Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

11) In via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti proposti rispettivamente nei confronti degli scrutini del consiglio di classe effettuati con delibere del 10.6.2002 e del 7.10.2002.

Tali valutazioni, infatti sono state superate e sostituite con quella di cui al verbale del 28.1.2003 ed è pertanto su quest’ultima (impugnata con i secondi motivi aggiunti) che si concentra il thema decidendum.

12) Ciò premesso, il secondo atto di motivi aggiunti è infondato.

13) Osserva il Collegio che nella terza valutazione effettuata con la citata delibera del 28.1.2003 (su impulso dell’ordinanza n. 911 del 22.11.2002) il Consiglio di classe ha attribuito al ricorrente sei insufficienze.

Pertanto, contrariamente a quanto deciso nei due precedenti scrutini (nei quali era stata disposta la non ammissione sulla base di tre insufficienze, seppure con votazione "4"), in questo ultimo è stata correttamente disposta la non ammissione perché, a prescindere dal voto attribuito in concreto (4 o 5), comunque le insufficienze superano il numero massimo (quattro) in presenza del quale era possibile conseguire l’ammissione, sia pure con tre debiti formativi.

Né appare illogica o irrazionale la decisione di valutare con il voto "5" materie nelle quali nel primo scrutinio era stato attribuita la sufficienza.

In realtà, esaminando i verbali (in particolare quello di ottobre) si evince che in tali materie, sulla base del calcolo dei voti ottenuti il ricorrente aveva riportato la media di 5,2 in inglese, 5,3 in storia e 5,5 in disegno.

Pertanto la scelta del collegio degli insegnanti di considerare tali medie per quelle che in effetti sono, cioè delle insufficienze, appare affatto legittima.

14) In conclusione, vanno dichiarati improcedibili il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti e deve essere respinto il secondo atto di motivi aggiunti siccome destituito di giuridico fondamento.

15) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1010/02, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *