Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 febbraio 2010 e depositato il successivo 4 marzo 2010, la ricorrente chiede l’annullamento del silenziorifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti indicati in epigrafe, "con conseguente ordine all’Amministrazione" di esibizione degli stessi.
In particolare, la ricorrente espone:
– di aver chiesto – con istanze proposte alla Provincia di Latina e da questa trasmesse, per competenza, alla Regione Lazio – in concessione specchi acquei in Terracina, loc. Canale Portatore, e Canale Diversivo Linea Pio, per destinarli all’ormeggio di imbarcazioni da diporto;
– di essere stata invitata dall’Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici, con nota del 24 novembre 2009, a "voler sdoppiare e riformulare le istanze presentate………. inviando le richieste" di concessione già presentate rispettivamente: a) per i tratti di specchio acqueo ricadenti sui canali "Diversivo Linea Pio" e "Mortacino" alla Provincia di Latina; b) per i tratti di specchio acqueo ricadenti sul fiume "Portatore" all’Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici;
– che, con la stessa nota, la Regione Lazio rappresentava la disponibilità ad una riunione operativa, in ragione del ricevimento anche di altre richieste di concessioni sull’alveo di competenza regionale;
– di aver, pertanto, proposto istanza di accesso ex l. 241/90 alla Regione Lazio per ottenere copia di tutte le istanze concessorie pendenti, aventi ad oggetto specchi acquei per l’installazione di pontili per ormeggio di imbarcazioni da diporto sul fiume "Portatore" e canale "Diversivo Linea Pio";
– che tale istanza rimaneva priva di riscontro.
Avverso il silenzio rifiuto formatosi per decorrenza del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 la ricorrente prospetta i seguenti motivi di gravame:
VIOLAZIONE DI LEGGE. Nel caso in esame, sono riscontrabili tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di accesso, ossia: – non possono frapporsi principi di riservatezza; – la ricorrente ha presentato istanza di "concessione in concorrenza" e, dunque, è titolare di un interesse diretto, differenziato e qualificato ad ottenere copia di tutte le istanze concessorie pendenti.
In data 28 aprile 2010 la Regione Lazio ha prodotto documenti. In particolare, ha depositato copia della nota in data 26 aprile 2010, formulata in risposta all’istanza di accesso in epigrafe, nonché documentazione afferente un’ulteriore istanza di accesso presentata dalla ricorrente per prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al "rilascio di concessione sul tratto" richiesto "a favore della società Frattarelli Franco e C. s.n.c.".
Alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2010 – nel corso della quale anche la ricorrente ha depositato documenti – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Al riguardo si ricorda che, con la decisione n. 16 del 24 giugno 1999, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che in tema di ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90, i soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso sono controinteressati all’eventuale rimozione del diniego di accesso e, pertanto, anche ad essi deve essere notificato il ricorso proposto contro l’Amministrazione per ottenere l’esibizione degli atti invano richiesti.
La presenza di "controinteressati" in caso di accesso ai documenti ha, poi, trovato espresso riconoscimento legislativo con le modifiche apportate all’art. 22 della legge n. 241/90 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in virtù delle quali i controinteressati sono identificati con "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".
Nel caso di specie – come evidenziato – il ricorrente chiede l’accesso alla documentazione afferente "tutte le istanze concessorie pendenti, aventi ad oggetto specchi acquei per l’installazione di pontili per ormeggio di imbarcazioni da diporto sul fiume Portatore e canale Diversivo Linea Pio".
Il ricorso andava, quindi, notificato quanto meno ad uno dei soggetti autori di tali istanze, di cui la stessa ricorrente dimostra di conoscere il "nome" e tutti gli estremi identificativi, in ragione di quanto riportato nella istanza di accesso formulata in precedenza (precisamente, in data 1 dicembre 2009), oggetto di esame nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi il TAR Lazio, Sezione Staccata di Latina, con il ricorso n. 59 del 2010.
Non essendo ciò avvenuto, il Collegio – giusta giurisprudenza da ritenersi ormai consolidata (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2384; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2010, n. 1662; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 2294; Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 1078) – non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso è inammissibile.
Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, dichiara inammissibile il ricorso n. 2047/2010.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
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