Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – T.A.R., per il tramite del suo difensore, impugna per cassazione la sentenza emessa il 10 dicembre 2009 dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del tribunale della sede, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto, siccome colpevole del reato ascrittogli ( L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1).
1.1 – La Corte territoriale, secondo l’impugnante, ha confermato illegittimamente la sentenza di primo grado, senza considerare che il primo giudice, come dedotto nei motivi di appello, aveva aumentato del tutto arbitrariamente di un mese la pena inflitta al T., a ragione di una recidiva mai contestata, di fatto omettendo di motivare sulle ragioni di tale decisione.
Motivi della decisione
1. – L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi non specifici e comunque manifestamente infondati.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il giudice di primo grado, come spiegato espressamente dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, nello stabilire la pena da infliggere all’imputato (mesi quattro di arresto), non ha praticato affatto uno specifico aumento a ragione di una ravvisata recidiva, per altro non contestata e neppure applicabile per legge ai reati contravvenzionali, ma ha semplicemente motivato il suo leggero discostarsi dal minimo edittale (tre mesi di arresto) "in base ai criteri soggettivi dettati dall’art. 133 cod. pen.", sicchè nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisarle sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello che l’ha confermata, anche relativamente al diniego delle attenuanti generiche ed alla richiesta di diminuzione della pena.
2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
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