Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato nei giorni 18 – 22/3/1999 e depositato il successivo 31/3 i ricorrenti, già ufficiali delle Forze Armate, collocati in ausiliaria ai sensi dell’art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224, e dunque con diritto al trattamento pensionistico ed all’indennità di buonuscita che sarebbe loro spettata se fossero rimasti in servizio fino al limite di età, lamentano di avere percepito un’indennità di buonuscita non comprensiva di tutti gli elementi prescritti dalla norma predetta, di cui deducono dunque la violazione.
L’art. 43 della legge n. 224/86, la cui ratio è quella di favorire l’esodo degli ufficiali in esubero, garantendo loro gli stessi benefici che avrebbero ottenuto ove fossero rimasti in servizio fino al limite di età, dà diritto ai ricorrenti di ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione di tutti gli aumenti (tra cui quelli periodici ed i passaggi di classi di stipendio) conseguiti dai pari grado e pari anzianità nel periodo intercorrente tra il loro collocamento in ausiliaria o nella riserva ed il raggiungimento del limite di età.
Si sono costituiti in giudizio l’I.N.P.D.A.P. ed il Ministero della Difesa; l’Istituto previdenziale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio, asseritamente vertendosi in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali per le quali legittimato passivo sarebbe il Ministero della difesa, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 10/3/2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P. sul difetto di legittimazione passiva dell’Istituto perché si verterebbe in tema di determinazioni di stato giuridico dei dipendenti statali di competenza del Ministero della difesa, avendo il presente ricorso limitato il petitum alla sola rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
A tal riguardo, osserva il Collegio che, nel caso di specie, si tratta di un giudizio di accertamento di diritti patrimoniali con domanda di condanna al pagamento delle differenze dovute e, pur essendo il ricorso formalmente proposto nei confronti sia dell’Amministrazione statale di appartenenza sia dell’I.N.P.D.A.P., in realtà la domanda attorea di riliquidazione delle competenze di buonuscita deve ritenersi spiegata nei confronti dell’Ente previdenziale, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, "l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’I.N.P.D.A.P." (Consiglio Stato, sez. VI, 31/1/ 2006, n. 329) che, pertanto, è titolare della legittimazione processuale passiva nel presente giudizio. Ciò, alla stregua del convincimento per cui l’INPDAP, che, a norma dell’art. 4, d.lg. n. 479 del 1994, è succeduto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS) nella totalità dei relativi rapporti giuridici, deve ritenersi l’unico soggetto legittimato passivo nei giudizi promossi, come nel caso in esame, in materia di indennità di buonuscita" " (C.d.S., sez. VI, 6/9/2010, n. 6465).
2. Nel merito, il ricorso appare meritevole di positiva valutazione e deve dunque essere accolto.
Ed invero l’invocato art. 43, V comma, della legge 19/5/1986, n. 224 dispone che "il Ministro della Difesa ed il Ministro delle Finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4".
Quest’ultima norma riconosce ai predetti ufficiali, all’atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente comma 3, ed in particolare, per quanto disposto sub lett. a), "il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio".
In applicazione delle esposte disposizioni, gli odierni ricorrenti, collocati in ausiliaria, su domanda, quando a ciascuno di essi mancavano meno di quattro anni al raggiungimento del limite di età, avevano diritto a ricevere, all’atto della cessazione dal servizio, l’indennità di buonuscita calcolata sulla base del trattamento economico che avrebbero maturato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età.
Non avendola ricevuta in tale misura, hanno ora diritto ad ottenere la differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto sarebbe loro spettato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 2/7/2008, n. 6363; id., 20/3/2007, n. 2433; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/1/2005, n. 246).
Vale la pena osservare come, del resto, l’art. 43 della legge n. 224/86 costituisce una disposizione non nuova nel nostro ordinamento, essendo analogo all’art. 1 bis del d.l. 23/12/1978, n. 814, convertito nella legge 19/2/1979, n. 52, sul quale si era formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 20/5/1992, n. 553; T.A.R. Lazio, Sez. I, 21/1/1985, n. 89), nel senso che agli ufficiali collocati a riposo con i benefici previsti dalla stessa norma spettava la perequazione dell’indennità di buonuscita in base agli incrementi retributivi di carattere generale concessi al personale in servizio di pari grado ed anzianità, ed avente decorrenza compresa tra la cessazione dal servizio e la data in cui gli ufficiali stessi avrebbero raggiunto il limite di età.
L’importo da corrispondere a tale titolo ai ricorrenti deve essere maggiorato con gli accessori legali, ai sensi dell’art. 22, XXXVI comma, della legge 23/12/1994, n. 724, dalla data di maturazione del diritto stesso al saldo, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 15/6/1998, n. 3.
3. – In conclusione, alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Inpdap alla riliquidazione, nei confronti dei ricorrenti, della buonuscita nei termini sopra specificati.
Attesa la natura delle questioni trattate, il Collegio ritiene peraltro sussistere giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’I.N.P.D.A.P. di corrispondere ai ricorrenti, nei sensi di cui in motivazione, la differenza tra l’indennità di buonuscita percepita e quella spettante se fossero rimasti in servizio fino al limite di età.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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