T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 872 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il diniego di rinnovo fondato sull’allegazione di un rapporto di lavoro con una società che secondo l’amministrazione era riconducibile ad un’associazione che agiva per favorire la permanenza illegale di extracomunitari attraverso imprese di copertura che attestavano lavori fittizi.

Due i motivi di ricorso; il primo attiene alla violazione dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286/98 per non aver considerato che dopo la richiesta del permesso, ma prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, la ricorrente aveva intrapreso un’attività di lavoro autonomo da cui ricava proventi sufficienti per il suo mantenimento.

Il secondo lamenta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché il diniego è fondato su dati erronei frutto di una mancata istruttoria.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento.

Dai documenti prodotti risulta che la ricorrente ha intrapreso un’attività di lavoro autonomo per la quale ha proceduto ad effettuare i regolari versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali.

Il reddito che risulta dalle scritture contabili prodotte appare sufficiente a garantire il suo mantenimento considerando oltretutto che ella vive insieme ai genitori.

Il provvedimento va, pertanto, annullato poiché non ha tenuto conto delle circostanze sopravvenute che modificano la valutazione della posizione della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis, D.P.R. 115/02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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