Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 11-04-2011, n. 14499

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M. è stato condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali per avere cagionato una malattia guarita in giorni trenta a Me.Ga. colpendolo con un pugno al volto in base alle dichiarazioni della parte lesa, confortate dalla compatibilità delle lesioni riportate con la dinamica del fatto/e dalle dichiarazioni dei testimoni D. e C., che avevano visto cadere a terra il Me. colpito al volto, mentre il M. era in piedi vicino a lui in stato di agitazione; il fatto si era verificato in una casa di accoglienza.

La Corte di Appello rigettava una richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per espletare una perizia sull’imputato al fine di verificarne la imputabilità e rigettava l’impugnazione.

Con il ricorso per cassazione M.M. deduceva:

1) la erronea applicazione della legge penale per la insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la configurabilità del reato di cui all’art. 582 c.p.. Il ricorrente, in particolare, sosteneva che non si poteva nel caso di specie parlare di malattia non essendo ravvisabile una alterazione anatomica, che l’affermazione di responsabilità era fondata sulle dichiarazioni della parte lesa persona non credibile per la condizione di psicopatico e che mancavano riscontri perchè i testimoni D. e C. non avevano visto il M. colpire il Me..

Sosteneva, inoltre, il ricorrente che mancava l’elemento soggettivo soffrendo di forti crisi depressive;

2) il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 603 c.p.p. non avendo la Corte di merito disposto una perizia intesa ad accertare la imputabilità dell’imputato che aveva problemi legati a dipendenza da alcool e psicofarmaci, come risultava da certificazione medica rilasciata il 13 ottobre 2007 dalla ASL n. (OMISSIS) di Enna – SERT di Nicosia.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da M.M. non sono fondati.

Deve essere affrontato dapprima il secondo motivo di impugnazione.

Bisogna in primo luogo osservare che la perizia è un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice la valutazione della necessità di disporre indagini tecniche specifiche (Cass., Sez. 6^, 7 luglio 8 agosto 2003, n. 34089, CED 226330).

Cosicchè non è sindacabile in sede di legittimità il convincimento del giudice in ordine alla non necessità dell’accertamento peritale richiesto se sorretto da una motivazione immune da vizi logici (Cass., 7 maggio 1997, Lo Presti).

Inoltre proprio per il suo carattere neutro la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Cass., Sez. 4^, 22 gennaio – 5 aprile 2007, n. 14130, CED 236191).

Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente motivato le ragioni della superfluità di una indagine peritale sul M..

Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di secondo grado, la situazione di tossicodipendenza o di dipendenza da sostanze alcoliche che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia psichica (vedi Cass., Sez. 3^, 8 maggio – 1 ottobre 2007, n. 35872, CED 237284).

Orbene la Corte di merito ha rilevato che dalla certificazione medica prodotta, nella quale si attestava che il M. presentava problemi di dipendenza da sostanze, quali alcool e psicofarmaci, non si poteva desumere una condizione di cronica intossicazione che avesse comportato una patologia psichica, tale da fare escludere la imputabilità.

Si tratta di una motivazione del tutto corretta e rispettosa degli indirizzi della giurisprudenza di legittimità in materia.

Anche il primo motivo di impugnazione è infondato.

L’affermazione che non sarebbe nel caso di specie ravvisabile una malattia è, invero, incomprensibile tenuto conto del referto medico che ha segnalato edema regione frontale bilaterale, edema palpebrale bilaterale, ecchimosi regione frontale sx ed ematoma palpebrale sx con epistassi, condizioni che denotano una alterazione anatomica non irrilevante.

Quanto alla attribuibilità del fatto al M. la motivazione della sentenza impugnata è assai precisa ed immune da vizi logici.

E’ certo vero che il Me. è persona problematica sia perchè anziano, sia perchè portatore di alcuni problemi psichici, ma entrambi i giudici di merito hanno analizzato con particolare attenzione la sua deposizione, ritenendola pienamente attendibile;

del resto non era affatto difficile riferire da che cosa e da chi fossero state cagionate le lesioni, fatti che anche una persona con problemi è in grado di riferire.

Inoltre i giudici hanno accertato la piena compatibilità delle lesioni con il racconto della dinamica del fatto.

Infine le due testimonianze di D. e C. sono assai significative perchè essi hanno riferito di avere sentito un urlo e voltatisi verso i due uomini hanno visto cadere il Me. per terra ed il M. in piedi vicino a lui in stato di agitazione.

Infondati sono anche i rilievi in ordine alla pretesa insussistenza dell’elemento psicologico del delitto di lesioni, posto che il reato richiede il dolo generico, che consiste nella consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima, dolo certamente ravvisabile nel caso di specie.

In conclusione la motivazione della sentenza impugnata non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *