T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 06-04-2011, n. 259 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato l’11 settembre 1998 e depositato il 10 ottobre 1998, la sig.ra M. – insegnante elementare di ruolo – contesta il rifiuto opposto dal Provveditore agli studi di Reggio Calabria, con nota n. 55519 del 12 giugno 1998, alla sua richiesta di corresponsione di rivalutazione ed interessi sulla somma pagatale a titolo retributivo (Lire 8.045.985; al netto delle ritenute: Lire 6.234.146) in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 174 del 30 luglio 1986, chiedendo la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento dei richiesti accessori.

La ricorrente fa presente che questo Tribunale, con sentenza n. 174/1986, ha annullato in parte il decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria ricostruttivo della sua carriera, accertando il diritto al denegato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato negli anni scolastici 1975/1976 e 1978/1979. L’appello proposto dall’amministrazione è stato dichiarato perento con decisione del Consiglio di Stato n. 1155/1993, sicché la sentenza del T.A.R. è passata in giudicato. A seguito di diffida a provvedere notificata il 13 marzo 1997, l’amministrazione ha pagato – nel dicembre 1997 – le differenze retributive spettanti alla ricorrente in base alla corretta ricostruzione di carriera, operata in esecuzione del cennato giudicato (Lire 8.045.985; al netto delle ritenute: Lire 6.234.146).

Deduce la spettanza dei chiesti accessori e conclude per l’accoglimento del gravame.

Per le amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 23 marzo 2011.

Il ricorso è fondato.

In linea generale, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo (come nel caso di specie), va riconosciuto dalla data di maturazione che è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva. Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera e di reinquadramento i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale, a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante e della loro natura autoritativa provvedimentale. Quindi, può affermarsi che il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, 3° comma c.p.c., su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo di inquadramento, tranne i casi eccezionali, in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva); ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori (T.A.R. Lazio, IV, 30 novembre 2010, n. 34686; C.S., V, 14 aprile 2008, n. 1649).

Nella fattispecie in esame, la ricostruzione di carriera della ricorrente era stata effettuata con decreto del Provveditore agli studi di Reggio Calabria n. 75147 del 22 giugno 1984, sicché a tale data occorre fare riferimento per la decorrenza del diritto a rivalutazione ed interessi sulle conseguenti spettanze retributive arretrate.

Il decreto è stato, tuttavia, annullato da questo Tribunale, con sentenza n. 174 del 30 aprile 1986, nella parte in cui ometteva di riconoscere alla ricorrente il servizio pre ruolo reso negli anni 1975/1976 e 1978/1979.

Ne consegue che, in attuazione del giudicato formatosi su detta sentenza, l’amministrazione era tenuta al pagamento di rivalutazione ed interessi sulle (ulteriori) spettanze della ricorrente con la decorrenza del provvedimento illegittimamente assunto, cioè dal 22 giugno 1984.

Poiché, invece, essa si è limitata al pagamento – nel dicembre 1997 – della sola sorte capitale (Lire 8.045.985) il ricorso in esame risulta fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e condanna delle amministrazioni intimate al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla predetta somma, con decorrenza dal 22 giugno 1984, per le spettanze retributive maturate in precedenza, e dalla data di maturazione, per quelle maturate successivamente. Tali accessori vanno calcolati secondo i criteri stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 15 giugno 1998.

Sussistono i presupposti di legge per la compensazione tra le parti del 50% delle spese di causa, mentre il restante 50% va posto a carico delle amministrazioni soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo a favore del procuratore distrattario, come da sua richiesta.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna le amministrazioni resistenti al pagamento a favore della ricorrente di rivalutazione ed interessi, ai sensi di cui in motivazione, sulla somma di Lire 8.045.985 alla stessa corrisposta, a titolo di arretrati retributivi, nel dicembre 1997.

Spese compensate per il 50%.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento del restante 50%, forfetariamente liquidato in Euro 600,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., a favore dell’avv. Michele Salazar.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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