Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del 6 marzo 2006, con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato F.L. colpevole del reato di cui all’art. 612 c.p., assolvendolo da altra imputazione ai sensi dell’art. 424, così qualificata l’originaria contestazione ai sensi dell’art. 423 c.p..
Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia mancanza e/o contraddittorietà di motivazione. Si duole, in particolare, della mancanza di riscontri oggettivi dell’ipotesi accusatoria, della manifesta illogicità dell’impianto argomentativo e della mancata valutazione delle prove acquisite.
2. – Il ricorso è palesemente inammissibile per evidente genericità.
Si sostanzia, infatti, di astratte proposizioni che si limitano ad affermare, senza alcuna specificazione, l’esistenza dei vizi enunciati, risolvendosi così in mere formule di stile. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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