Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Genova, in sede di riesame, in data 12.11.2010, confermava l’ordinanza resa dal GIP presso il Tribunale di Massa del 30.09.2010 che aveva applicato all’indagato M.A. la misura della custodia in carcere in ordine a plurime ipotesi di importazione, acquisto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertate in (OMISSIS) nel periodo intercorrente dal (OMISSIS).
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il M. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per:
violazione degli artt. 273, 274, 275, 292, 299, 309 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e) per inosservanza o erronea applicazione di norme penali stabilite a pena di nullità. Il Tribunale del riesame, secondo il ricorrente, ha confermato la misura applicata sul presupposto della sussistenza del rischio di una reiterazione nel reato, ma non ha speso motivazione alcuna sui criteri riportati dall’art. 274 cod. proc. pen., lett. c), limitandosi ad affermazioni generiche relativamente alla gravità dei fatti contestatigli, alla circostanza che gli è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, alla presenza di segnalazioni nei suoi confronti, circostanze che indurrebbero a ritenere che egli continuerebbe a intrattenere rapporti costanti con gli altri indagati e con i fornitori dello stupefacente, qualora gli fosse applicata la misura gradata degli arresti domiciliari, senza dare una idonea spiegazione dei motivi per cui a distanza di alcuni anni dalla commissione del reato continuerebbe a sussistere l’attualità del pericolo di commissione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
Il ricorso non è fondato.
La misura cautelare della custodia in carcere è stata confermata in forza di una valutazione di rischio di recidiva specifica conforme a quella già espressa dal giudice per le indagini preliminari.
Tanto premesso si osserva che, come rilevato dal G.I.P. nell’ordinanza di custodia cautelare del 30.09.2010, non è sostenibile che il divario tra l’epoca dei fatti e l’applicazione della misura cautelare (circa due anni e mezzo) sia eccessivo e tale da escludere l’attualità delle esigenze di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. 6, 10.6.2009, n. 27867; Cass. Pen., Sez. 6, 10.6.2009, n. 27865;
Cass. Pen. , Sez. 6, 10.6.2009, n. 27866, nonchè Cass. Pen., n. 1176 del 10 giugno 2009) ritiene che, in presenza di una distanza temporale oggettivamente apprezzabile, l’obbligo di motivazione, censurato in punto di attualità delle esigenze cautelari, debba essere adempiuto in termini particolarmente rigorosi. Se il reato è commesso in epoca non recente, rispetto alla data della pronunzia, il giudice, nell’esposizione delle specifiche esigenze cautelari deve procedere ad individuare in modo specifico e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta proclività a delinquere. (Cass. Sez. 6 sent. N. 10673 del 15.1.2003).
Nella fattispecie de qua i giudici del Tribunale del Riesame di Genova hanno spiegato con motivazione logica e congrua le ragioni per cui a distanza di poco più di due anni e mezzo dal fatto permane l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede ed è quindi necessario mantenere la misura cautelare della custodia in carcere. Osservano infatti giustamente i giudici del tribunale del riesame che gli elementi emersi nei confronti del M., e cioè la continua reiterazione degli episodi di spaccio, l’evidenza di narcotraffico internazionale con organizzazione di spedizioni presso fornitori all’estero, i due precedenti specifici riportati dall’indagato, nonchè la ulteriore specifica pendenza a suo carico, evidenziano che l’unica misura di prevenzione idonea a tutelare le specifiche esigenze cautelari sopra indicate appare essere quella della custodia in carcere.
Vi è infatti un elevato grado di probabilità di reiterazione specifica sia sotto il profilo oggettivo in considerazione della reiterazione degli episodi e dell’organizzazione del narcotraffico internazionale attraverso il reperimento di corrieri che spesso il M. contattava direttamente, sia sotto il profilo soggettivo in considerazione dei precedenti specifici e della pendenza sempre specifica a suo carico. Il provvedimento impugnato concludeva poi osservando correttamente come, nonostante si tratti di fatti risalenti, l’esigenza cautelare della custodia in carcere sia tuttora persistente, in considerazione del radicamento manifestato dal M. nel settore criminoso specifico e dei suoi contatti con fornitori di livello non secondario che potrebbero essere facilmente ripresi anche a distanza di tempo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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