Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-04-2010) 01-07-2010, n. 24819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza 6/11/09 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di M.A. avverso il sequestro disposto dal Pm il 7/9/09 di alcuni congegni atti ad alterare il funzionamento del disco cronotachigrafo installato su automezzi in uso alla soc. M. A. Srl. Ciò in forza dell’evidente configurabilità del reato contestato (art. 437 c.p.:

rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il sequestro disposto dal Pm riguardava il cronotachigrafo e non l’automezzo su cui era installato (dal quale infatti era rimosso). Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione del mezzo (che tra l’altro si apparteneva ora alla Società in liquidazione).

Ciò anche in considerazione del periodo natalizio e le conseguenti maggiori opportunità di lavoro da soddisfare.

All’udienza camerale fissata per la discussione, non comparsa la parte ricorrente, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, ravvisandosi nel provvedimento impugnato un’incompletezza di motivazione. Nel rigettare l’istanza di riesame e confermare il sequestro, il Tribunale non ha infatti motivato in ordine alla necessità di sequestrare, con il cronotachigrafo, anche il camion o di mantenere il sequestro del detto mezzo. Si impone quindi l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di merito affinchè valuti la necessità di sequestrare anche il camion che montava il cronotachigrafo alterato o di mantenerne il sequestro.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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