Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 12-04-2011, n. 14586 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 4.6.2008 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Di Gela che all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato P.R.N. alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di Euro 800,00 di multa per i reati, ritenuti in continuazione, di porto illegale di arma comune da sparo e di minaccia grave ai danni di F.G., commessi il (OMISSIS).

2.1. A ragione osservava che doveva condividersi la ricostruzione della vicenda effettuata dal primo giudice sulla base delle stesse dichiarazioni dei protagonisti e dei testi escussi, nonchè degli accertamenti obiettivi. In breve, poteva dirsi assodato (in base alle dichiarazioni conformi di V.C., del F.) che P., F. e una donna di nome C. s’erano incontrati a seguito di una richiesta di aiuto rivolta al P. dalla donna, che intendeva porre freno alle insistenze del suo ex- amante, F. appunto.

2.2. Non poteva di contro credersi al P. allorchè aveva dichiarato che era uscito per andare a ritirare una bicicletta per la figlia e per portare la sua pistola in armeria per una revisione (come dichiarato anche dalla moglie dell’imputato e si assumeva dalla difesa indirettamente confermato dal titolare dell’armeria che aveva riferito di un appuntamento preso per la revisione di una pistola, tuttavia d’altro calibro), e che era stato proditoriamente aggredito dal F.. Smentivano la tesi difensiva sia l’ora in cui erano accaduti i fatti (le 14 circa), nella quale i negozi erano chiusi, sia il tipo e l’armamento della pistola (successivamente ritrovata) di proprietà del P. e da lui portata seco, che risultava caricata con sette proiettili e armata con un colpo in canna.

Inoltre della valigetta in cui – stando alle dichiarazioni del P. – l’arma sarebbe stata riposta, all’interno della sua auto, non era stata trovata alcuna traccia.

Il fatto che anche il tubo di ferro, che il Carabiniere intervenuto nell’ultima frazione temporale aveva visto impugnato dal F., fosse stato portato dal P. poteva dirsi dimostrato dalle dichiarazioni della testimone D.G., moglie del proprietario del bar in cui il F. era entrato subito prima dell’aggressione. La donna – che aveva riferito d’avere visto sopraggiungere la Fiat punto (dell’imputato) mentre il F. usciva dal suo bar, udendo subito dopo le urla – aveva decisamente escluso di fatti che il F. avesse tale oggetto in mano o che potesse tenerlo nascosto negli indumenti che in quel momento indossava. Sicuramente dunque era stato il P. e brandire il tubo e la pistola per minacciare il F., che l’aveva quindi prima disarmato e poi colpito, ed era infine fuggito (ripresentandosi poi dai Carabinieri ed accompagnandoli a recuperare le armi).

2. Ricorre il P. a mezzo del difensore, avvocato Flavio Sinatra, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, sostenendo che, nonostante le puntuali censure articolate con l’atto d’appello (integralmente riportate), la sentenza impugnata aveva illogicamente e contraddittoriamente sposato la illogica e congetturale ricostruzione effettuata dal primo giudice, che era in irrimediabile contrasto con quanto osservato in particolare dal teste oculare brigadiere D.S.. Il Tribunale aveva così reiterato il travisamento del fatto già denunziato e disarticolatamente affermato che il P. non aveva certamente avuto modo di rientrare nella vettura per prendere la pistola. Del tutto illogica era quindi l’affermazione che il P. aveva "disarmato il F. oltre che con il tubo di ferro anche con la pistola": proposizione questa altresì inconciliabile con l’obiettiva osservazione (ad opera del Carabiniere) della fuga del F. armato di pistola e di un tubo di ferro, oltre che con la deposizione della teste D..

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato l’incensuratezza e la specchiata condotta di vita dell’imputato; le deposizioni che riferivano dell’aggressione da lui subita; le gravissime lesioni patite; l’ingiustizia sostanziale della assoluzione del F. per legittima difesa.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso ripropone censure relative alla ricostruzione del fatto alle quali, contrariamente a quanto sostiene la difesa del ricorrente, i giudici di merito hanno dato risposta nel complesso sicuramente adeguata richiamando e condividendo la conforme e dettagliata, per ogni aspetto plausibile, meticolosa valutazione degli elementi acquisiti offerta nella sentenza di primo grado.

Appare così in particolare esente da vizi la considerazione della completa inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato, smentita dall’orario in cui si erano svolti i fatti e, soprattutto, dalla obiettiva condizione in cui venne trovata la pistola (armata e con un colpo in canna), oltre che dalla inesistenza nell’auto della valigetta in cui, a dire dell’imputato, la pistola trasportata sarebbe stata riposta. Coerente è per conseguenza la valutazione circa la irrilevanza delle dichiarazioni dell’armiere in ordine a un appuntamento per la revisione di una pistola, neppure corrispondente, nelle dichiarazioni dell’armiere, a quella usata nell’occasione.

Parimenti plausibili risultano quindi le osservazioni che assistono, all’opposto, le valutazioni relative alla credibilità del F., confortate (come si è già evidenziato in fatto) dalle dichiarazioni della teste D. e dalle già indicate condizioni dell’arma.

Corretta e logica è dunque anche la conclusione che non poteva che essere stato il P., postosi all’inseguimento del F., a portare sia il tubo sia la pistola a brandirli, uscendo dalla vettura, quando aveva affrontato il F., perchè sicuramente dopo essere stato disarmato dal tubo, non avrebbe avuto nè tempo nè modo di tornare a prelevare la pistola dalla vettura.

2. In realtà, l’unico aspetto per il quale il ricorso non può dirsi manifestamente infondato o inammissibile perchè di merito, attiene al tenore della proposizione che segue a dette considerazioni, secondo cui certamente il P. aveva "disarmato il F. oltre che con il tubo di ferro anche con la pistola, poi caduta a terra …". Il vizio di manifesta illogicità denunziato tuttavia non sussiste, giacchè è di palmare evidenza, leggendo il contesto in cui la frase è posta e le analoghe proposizioni contenute nella sentenza di primo grado – di cui la sentenza impugnata intende fornire un riassunto – che l’apparente incongruenza è in realtà semplicemente un lapsus calami, la parola "disarmato" essendo stata scritta in luogo di "minacciato". 3. Il secondo motivo è quindi inammissibile perchè attiene a valutazioni squisitamente di merito, quali sono di regola quelle che fondano il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente sorrette dalla considerazione delle modalità delle condotte e della pervicacia e capacità d’intimidazione dimostrate nell’occasione dall’agente: criteri questi obiettivi, indicati dall’art. 133 c.p. e applicabili anche ai fini dell’art. 62 bis c.p., in relazione ai quali gli aspetti attinenti alla personalità dell’agente evocati in riscorso non possono dirsi scorrettamente ritenuti subvalenti.

4. Conclusivamente il ricorso non può nel suo complesso che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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