Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 30.6.2010, il Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di riabilitazione interposta da P.A., – in relazione alle sentenze Pretura di Potenza 9.4.1999 e Gip Pretura di Potenza 31.8.2001 – sul presupposto del mancato decorso del termine di tre anni dal giorno in cui era stata eseguita la pena principale in relazione alla sentenza Gip Pretura di Potenza del 31.8.2001, irrevocabile il 28.10.2001, risultando l’avvenuto pagamento dell’ammenda solo in data 29.6.2010;
2. Avverso l’ordinanza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre che il pagamento dell’ammenda fu un atto a cui non era tenuto l’interessato, posto che la pena era già stata dichiarata estinta per intervenuto indulto fin dal 31.7.2006, di talchè il termine di tre anni dalla intervenuta estinzione del reato deve ritenersi spirato, tanto più che l’inizio per il computo del termine va fatto risalire alla data di entrata in vigore del provvedimento indulgenziale. Viene quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
3. Il Pg ha chiesto di annullare l’ordinanza senza rinvio,in quanto fondate sono le doglianze espresse dalla difesa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
La pena inflitta a P.A., con sentenza gip pretura di Rossano in data 31.8.2001, irrevocabile il 28.10.2001, era effettivamente estinta fin dal 31.7.2009, in quanto coperta da indulto ex L. 31 luglio 2006, n. 241; del tutto ininfluente doveva ritenersi quindi il momento in cui il ricorrente ebbe a pagare la somma irrogata a titolo di ammenda, con il che è apprezzabile nel provvedimento impugnato la violazione dell’art. 179 c.p..
Ne deve seguire l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza di Potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per il corso ulteriore.
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