Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza 24.3.2010 la corte d’appello di Roma confermava la sentenza del tribunale monocratico di Roma di condanna dell’imputato per violazione della L. n. 1473 del 1956, art. 9, in quanto sottoposto agli obblighi connessi all’obbligo di soggiorno impostogli dal Tribunale di Roma, veniva colto in compagnia di pregiudicati, il 19.1.2007.
La Corte d’appello disattendeva il motivo di gravame sollevato dall’imputato secondo cui la condanna non sarebbe seguita al fatto dell’incontro con pregiudicati, bensì al fatto di non essere rientrato tempestivamente nella sua abitazione, sul presupposto che era stato accertato che lo Z. era in compagnia di tre pregiudicati e che significativamente diede false generalità, mentre uno dei pregiudicati si era dato alla fuga. Non venivano concesse le circostanze attenuanti generiche e veniva ribadita la condanna a mesi sei di reclusione.
2. Contro la sentenza interponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato per dedurre:
2.1. inosservanza di norma processuali in particolare degli artt. 521 e 522 c.p.p., poichè in sede di capo di imputazione era riportato l’addebito di essersi lo Z. incontrato con pregiudicati, mentre in motivazione veniva sottolineato che lo stesso non era rientrato immediatamente dal lavoro. La corte d’appello poi avrebbe fatto riferimento alla declinazione di fase generalità che è fatto assolutamente nuovo, non contestato e diverso dalla imputazione. Si rileva come non sia stato rispettato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, con il che si sarebbe verificata una nullità. 2.2. erronea applicazione della legge penale, insussistenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del reato contestato: la condotta che è stata contestata all’imputato di essersi incontrato con pregiudicati, non dialoga con la prescrizione imposta al prevenuto a cui è stato fatto obbligo di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. L’associarsi abitualmente è previsione distinta dall’incontro fortuito, occasionale o comunque episodico quale quello oggetto del procedimento in oggetto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’imputato venne portato a giudizio con l’accusa di essersi accompagnato con soggetti pregiudicati, quali M.D., M.M. e Ma.Da., il 19.1.2007 in Roma, ancorchè sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ma veniva condannato per non essere rientrato tempestivamente dal lavoro alla sua abitazione, anche in ragione del fatto che la prescrizione che gli era imposta non era quella di non incontrare, ma quella di non associarsi abitualmente, con persone già condannate o sottoposte a misure di prevenzione.
Le doglianze della difesa sono fondate.
Si prescinde dal rilievo che i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza dell’imputato per un fatto diverso da quello contestato (il non immediato rientro dal lavoro), incorrendo nella violazione dell’art. 521 c.p.p., ma sul presupposto che una volta controllato lo stesso avrebbe fornito false generalità, dato che tra l’altro si scontra con quanto si legge nel verbale di arresto agli atti, in cui testuale è rappresentato: "considerato che lo stesso risultava essere sprovvisto di documenti di identità e che probabilmente in questa circostanza non forniva false generalità, solo perchè gli scriventi conoscevano lo stesso per i suoi pregiudizi penali" (!).
Assorbente è invero la considerazione che il fatto contestato non integra gli estremi del reato: difetta il requisito essenziale della frequentazione dei pregiudicati, essendosi trattato di un unico incontro; sicchè l’imputato non risulta aver violato il divieto del giudice della prevenzione di associarsi con pregiudicati.
La sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto contestato non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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