Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 24.3.2010, la Corte di assise di appello di Lecce rigettava il ricorso che S.G. aveva presentato avverso il provvedimento in data 28.3.2009 con il quale gli si ingiungeva di pagare la somma di Euro 159.672,67 per spese processuali, in relazione alla sentenza della Corte d’assise d’appello n. 9/2005, passata in giudicato anche nei confronti del predetto in data 16.1.2007.
La suddetta Corte riteneva che, per il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovevano decorrere dalla data in cui l’istanza era stata presentata, e quindi legittimamente gli era stato richiesto il pagamento delle spese processuali maturate anteriormente alla presentazione della domanda di ammissione suddetta.
Riteneva, inoltre, che le spese in questione dovevano essere recuperate con il vincolo della solidarietà, in quanto la L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 4 della prevede in via transitoria che le spese anticipate dallo Stato debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente alla riforma.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di S.G., chiedendo preliminarmente la rimessione degli atti davanti alla Corte Costituzionale perchè valuti la costituzionalità del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 109 in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Il pagamento richiesto si riferiva a spese anticipate prima dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma il ricorrente aveva avanzato detta istanza appena era venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, e quindi non potevano essergli addebitate le spese anticipate dallo Stato in precedenza, riguardanti peraltro spese per intercettazioni telefoniche e consulenze nelle quali il ricorrente non era stato minimamente coinvolto.
L’ordinanza impugnata, inoltre, non aveva tenuto conto correttamente degli effetti della L. n. 69 del 2009, art. 67, che aveva modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 205 eliminando il vincolo di solidarietà e prevedendo che le spese di consulenza tecnica e per la perizia, oltre ad altre spese indicate, sono recuperate nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota di debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà (comma 2 quater, aggiunto al D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 205). Ha chiesto, quindi, anche l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice penale a decidere sulla doglianza del ricorrente.
Già prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 115 del 2002 la giurisprudenza di questa Corte aveva affermato il principio della limitazione della sfera della cognizione del giudice dell’esecuzione penale all’ambito delle sole questioni attinenti alla sussistenza, validità ed operatività del titolo esecutivo, mentre dovevano essere considerate devolute al giudice civile tutte le questioni concernenti le singole causali e la determinazione dell’ammontare di ciascuna voce di spesa (V. Sez. 4, sent. n. 121 del 31.1.1994, Rv.
197952).
Il suddetto principio, dopo l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, è assolutamente consolidato e, anche di recente, questa Corte ha ribadito che la cognizione del giudice della esecuzione penale resta limitata alle questioni relative all’esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell’opposizione all’esecuzione, ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare (V. Sez. 1, sent. n. 45773 del 2.12.2008, Rv. 242573).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che il ricorrente non mette in discussione la regolare formazione del titolo esecutivo, ma contesta soltanto causali di spesa ritenute a lui non addebitabili.
Non possono, quindi, essere esaminate le doglianze del ricorrente, il quale ha erroneamente adito il giudice della esecuzione penale, mentre avrebbe dovuto far valere, davanti al competente giudice civile, con le forme della opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le proprie ragioni in merito all’addebito delle spese, reputate recuperabili a carico esclusivo di altri condannati.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che sussiste un difetto assoluto della giurisdizione civile o penale, nel caso in cui il provvedimento del giudice risulti esorbitante rispetto ai limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell’ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio (V. Sez. U. sent. N. 25 del 24.11.2009, Rv.
214694).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice penale nei confronti del giudice civile.
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