T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 07-04-2011, n. 621 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vv. Capone, per la ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugnata l’epigrafata ordinanza di demolizione deducendo le seguenti censure:

A)- Difetto di legittimazione passiva. Violazione art. 31 D.P.R. 380/2001. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo. Carenza di istruttoria.

B)- Eccesso di potere. Falsa ed erronea presupposizione di fatto. Falsa ed erronea applicazione art. 31 D.P.R. 380/2001. Superficialità e contraddittorietà dell’istruttoria.

C)- Difetto di motivazione. Omessa valutazione del pubblico interesse. Violazione dell’affidamento ingenerato nel privato e in buona fede e del principio di certezza del diritto.

D)- Violazione dei principi in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. Difetto di istruttoria. Violazione art. 41 L.R. 56/1980.

E)- Violazione art. 31 DPR 380/2001. Eccesso di potere. Violazione ed elusione dei principi in tema di sanzioni edilizie.

1.2. Con atto depositato in data 20 gennaio 2009 si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni, insistendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata riservata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il difetto di legittimazione passiva in cui sarebbe incorso il Comune nell’irrogare l’ingiunzione a demolire di cui in epigrafe, in quanto la stessa avrebbe acquistato l’immobile in questione nello stato attuale, sicchè gli illeciti edilizi contestati sarebbero stati realizzati dal suo dante causa.

Come ritenuto dal Consiglio di Stato, "l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartito" (CdS, V, 40/2007) e, comunque le misure repressive per attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari dell’immobile diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso, salva la loro facoltà di agire nei confronti del dante causa per il minor valore che il bene venduto venga ad avere a seguito della riduzione in pristino (Cons. Stato, V Sez., 1 marzo 1993 n. 308, in Cons. Stato 1993, I, 34; T.A.R. Bologna, 30 gennaio 2001, n.75), anche in considerazione del fatto che l’ atto ha solo funzione ripristinatoria dell’ abuso e non afflittiva verso l’autore (T.A.R. Trento, 12 giugno 2000, n.229).

2.2. Del pari infondata è la censura con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la mancanza del titolo concessorio sarebbe giustificata dal fatto che l’immobile è stato realizzato antecedentemente il 1967.

Tuttavia tale circostanza non risulta supportata da alcun elemento probatorio, dato che l’aerofotogrammetria eseguita dal Comune nel 1991 pur attestando l’esistenza dell’immobile nel 1991 non può certo evidenziare la realizzazione dello stesso, nello stato attuale, in epoca antecedente il 1967.

Peraltro, chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo ha l’onere di fornire perlomeno un principio di prova – nella specie non allegato – in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157).

2.3. Quanto al prospettato difetto di motivazione dell’atto, secondo quieti principi giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo per discostarsi, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; peraltro, non necessita della preventiva acquisizione del parere della Commissione Edilizia.

Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell’opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.

2.4. Inoltre, relativamente alla dedotta mancanza del parere della C.E.C., l’art. 33 DPR 380/2001 non prevede l’acquisizione di detto parere propedeutico all’adozione dell’ordine di demolizione; peraltro, tale necessità è da escludersi anche in considerazione della natura vincolata del provvedimento.

2.5. Infine, non sussiste neppure la lamentata mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inosservanza dell’ordinanza medesima essendo la stessa invece esattamente individuata.

3. Conclusivamente, il ricorso deve quindi essere respinto.

3.1. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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