Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 30.6.2009 la Corte di Appello Napoli, in parziale riforma di quella emessa in data 17.3.2008 dal GUP del Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, riduceva la pena inflitta a G.M. a mesi sei di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Questa aveva riconosciuto G.M. colpevole del delitto di omicidio colposo aggravato, perchè, alla guida della sua autovettura SMART Fourfour per colpa ed in particolare con imprudenza consistita nell’aver effettuato la manovra di immissione dalla pubblica via in un luogo soggetto a pubblico passaggio senza essersi previamente accertato di poterla effettuare senza creare pericolo per gli utenti della strada, nonchè omettendo di agevolare attraverso gli appositi indicatori luminosi di direzione la sua intenzione con sufficiente anticipo o non segnalandola affatto, violando così anche l’art. 154 C.d.S., comma 1, lett. a) e b) e comma 2, che disciplina la condotta da tenere nell’ipotesi di cambiamento di direzione o corsia, mentre cominciava la manovra di svolta a sinistra, urtava contro il motociclo Piaggio Beverly 250 condotto da D.I.P., cagionandogli in tal modo lesioni cranio encefaliche e toraciche che in data (OMISSIS) ne determinavano l’exitus. In particolare, secondo la ricostruzione del consulente, il G. alla guida della Smart, nel percorrere in discesa la via (OMISSIS), strada a doppio senso di circolazione, a velocità moderata iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un viale privato (come spiegato successivamente, la manovra era stata continua a circa 3/4 metri a monte della linea di intersezione della strada):
impattava, così (in un punto situato a 72 mt. dall’uscita di una curva con raggio di 13 mt), il ciclomotore condotto da D.I. che era in fase di sorpasso dell’auto, prima toccandolo di striscio e poi scontrandosi con esso con un angolo di circa 10. La visione del motociclo era possibile da parte dell’imputato solo negli istanti immediatamente antecedenti l’impatto attraverso lo specchietto laterale sinistro, per la conformazione della strada (essendo la visione ostacolata da una curva del cono d’ombra delle vetture parcheggiate sulla destra, dalla vettura che seguiva la Smart e dai cassonetti ecologici situati a 35 mt. a monte).
La Corte concordava con il primo Giudice circa il concorso di colpa del motociclista che viaggiava a velocità elevata, con casco non regolamentare ed aveva posto in essere una manovra di sorpasso pericolosa, ma riconosceva, altresì, la condotta di guida colposa e causalmente efficiente del G., ritenendo sotto il profilo logico (dopo aver concordato circa l’inattendibilità dei testi D. I.I. e S.), coerentemente con la manovra posta in essere di svolta continua, l’assenza di segnalazione ottica della svolta a sinistra dell’auto Smart e che il G. avrebbe dovuto portarsi sino all’intersezione tra le due strade, cioè 3-4 metri più avanti, e poi rallentare fino a fermarsi per poter avere la visibilità dei veicoli che sopraggiungevano prima di iniziare la manovra.
Avverso tale sentenza della Corte napoletana ricorre per cassazione G.M., personalmente, denunziando:
1. la mancata assunzione di una prova decisiva (al fine di risentire il perito d’ufficio Ing. C. e di escutere il consulente della difesa);
2. il vizio motivazionale;
3. l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
4. l’erronea applicazione di norme processuali.
Contesta, in particolare, la più corretta manovra suggerita dalla Corte e la ritenuta prevedibilità della condotta della vittima, rimarcando l’inattendibilità della teste I. (che seguiva l’auto Smart dell’imputato).
Ripropone la dinamica del sinistro come esposta dal medesimo imputato e dal teste S. e contesta le considerazioni della Corte circa la mancata apposizione della freccia di direzione.
Rappresenta che sarebbe stato necessario, ai fini probatori, risentire il perito C. oltre che il consulente di parte B. come richiesto nei motivi d’appello ex art. 603 c.p.p..
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse delle parti civili a sostegno della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile sia per tardività ( art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)), sia per aspecificità e manifesta infondatezza delle censure mosse ( art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 606 c.p.p., comma 3).
Invero, si deve rilevare, anzitutto, la tardività del ricorso presentato il 15.10.2009, mentre il termine scadeva il 29.9.2009 (30 gg. ex art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b)), dal momento che la sentenza (pronunciata senza riserva ex art. 544 c.p.p., comma 3, in presenza dell’imputato, onde non competeva l’avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2) fu depositata l’8.7.2009 e cioè nei termini prescritti (di 15 gg. ex art. 544 c.p.p., comma 2, scadenti il 15.7.2009).
Peraltro, le censure addotte sono aspecifiche e manifestamente infondate. Invero, da un canto, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze (v. parte narrativa della sentenza impugnata) rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile peraltro condividendo e richiamando per intero la motivazione della sentenza di primo grado.
Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Del resto, le controdeduzioni opposte dal ricorrente alle argomentazioni addotte dall’impugnata sentenza per sostenere la colpevolezza del medesimo, sono ripetitive e meramente assertive.
Quanto al motivo concernente la pretesa illogicità della motivazione, si rammenta che la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Non può, insomma, censurare la scelta di criteri opinabili e non persuasivi: essa deve annullare solo quando le regole di esperienza poste dal giudice di merito a fondamento della sentenza impugnata risultano universalmente e sicuramente rifiutate o comunque manifestamente inaccettabili e superate dalla cultura media o palesemente contraddette da conoscenze tecniche e scientifiche.
Orbene, è chiaro che non ricorre nel caso di specie la suddetta eventualità, avendo la Corte territoriale fornito ampia e corretta giustificazione, sotto il profilo logico e giuridico, della ritenuta colpevolezza dell’imputato nella produzione del sinistro e ciò sulla scorta di dati tecnici e fattuali forniti dal perito d’ufficio sia con l’elaborato peritale sia nel corso del suo esame in sede di udienza preliminare.
Peraltro, giova rammentare che "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (Cass. pen. sez. 4, 5.12.2007, n. 885).
Tanto meno sono ravvisabili violazioni di norme penali o processuali (come l’art. 192 c.p.p. o l’art. 154 C.d.S.), tenuto conto della individuazione della condotta colposa, benchè concausale, dell’imputato quale individuata con corretta ed esaustiva motivazione.
Quanto alla denegata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, la motivazione addotta dalla Corte è anch’essa congrua ed esaustiva nel ritenere la superfluità delle integrazioni probatorie invocate.
In particolare, in relazione all’invocata escussione del consulente di parte, premesso che la rinnovazione è istituto di carattere eccezionale, si osserva, anzitutto, come la stessa sia stata prospettata ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 1, sicchè la Corte avrebbe potuto ammetterla solo qualora avesse ritenuto di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Peraltro è da rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell’acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. 6, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064).
Del resto, non potrebbero giammai ritenersi le ulteriori deposizioni dei consulenti richieste, quale "prova decisiva": infatti, l’"error in procedendo" rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice di merito (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 14.3.2008 n. 23505, Rv.
240839): e tali peculiarità, evidentemente, non erano certo evincibili dalla prospettazione del mezzo probatorio in questione, alla luce del materiale tecnico acquisito agli atti, come appunto la Corte ha osservato in motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione in favore delle costituite parti civili, delle spese di questo giudizio, che liquida: quelle in favore di D.I.M. e B.L., unitariamente e complessivamente in Euro 2.800,00 oltre accessori come per legge; quelle in favore di D.I. A., in Euro 2.300,00, oltre accessori come per legge.
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