Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 7 giugno 2010 il Tribunale di Roma ha rigettato, siccome improponibile e nel merito inammissibile, il ricorso proposto in data 7 ottobre 2009, ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p., dal legale rappresentante della società C.T.F. Finanziaria s.p.a., diretto ad ottenere l’opponibilità ai terzi della iscrizione ipotecaria relativa all’immobile denominato "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS), oggetto di sequestro, a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2, e di successiva confisca nei confronti di N.E..
A sostegno della decisione il Tribunale capitolino ha addotto che il ricorso della C.T.F. costituiva mera riproposizione di domanda già spiegata e rigettata con ordinanza del 22 gennaio 2008 dello stesso Tribunale, emessa in sede di giudizio di rinvio su annullamento, da parte della Corte di cassazione, con sentenza del 18 aprile 2007, di precedente analoga ordinanza di rigetto in data 11 maggio 2006, precisando che la seconda ordinanza era divenuta definitiva in forza di più recente sentenza del 30 gennaio 2009 della Corte di cassazione, di cui trascriveva i principali passaggi, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, e, comunque, fondato su una lettura alternativa (come tale non ammissibile nel giudizio di legittimità) rispetto a quella adeguatamente espressa dal giudice del rinvio, il quale si era uniformato ai principi di diritto enunciati nella prima sentenza di annullamento, provvedendo all’analitico esame critico degli elementi fattuali e documentali acquisiti, con apprezzamento negativo della buona fede della terza creditrice ipotecaria C.F.T. Finanziaria S.p.A..
Ha aggiunto il Tribunale, sempre riportando testualmente la motivazione della sentenza della Corte di cassazione in data 30 gennaio 2009, che parimenti inammissibile era la pretesa di valutazione, nel giudizio di legittimità, di nuovi documenti che avrebbero ben potuto essere prodotti in sede esecutiva, così come la doglianza relativa al mancato espletamento di un’indagine tecnica da affidare ad esperto nominato dal giudice.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre la C.T.F. Finanziaria S.p.A. e, per essa, la Pirelli RE Credit Servicing S.p.A., deducendo due motivi dopo aver ricostruito la complessa vicenda sostanziale e processuale sottesa.
2.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666 c.p.p., commi 2 e 5, artt. 648 e 649 c.p.p. e del principio del "ne bis in idem", nonchè dell’art. 24 Cost., comma 1, per avere il Tribunale ritenuto improponibile l’incidente di esecuzione promosso con ricorso del 7 ottobre 2009, sulla base del supposto giudicato formale e sostanziale formatosi, con riguardo al provvedimento di rigetto in data 22 gennaio 2008 di precedente analoga istanza, a seguito della citata sentenza della Corte di cassazione del 30 gennaio 2009 di reiezione del ricorso, erroneamente ritenendo suscettibili di passaggio in giudicato i provvedimenti emessi dal Giudice dell’esecuzione, i quali, invece, sono vincolanti "rebus sic stantibus", e, pertanto, possono essere modificati all’esito di nuovo incidente di esecuzione sullo stesso oggetto, purchè fondato, come nella fattispecie, su elementi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non esaminati nel primo procedimento, costituiti, nel caso in esame, dai numerosi documenti dal n. 20 al n. 37 prodotti dalla C.F.T. finanziaria a sostegno della più recente istanza.
2.2 Sostanziale omissione e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla presunta tardività dei nuovi documenti prodotti e illegittimità dell’omesso esame di essi.
Al riguardo, come emergerebbe dal testo dell’ordinanza impugnata che si risolve nella trascrizione della motivazione della sentenza della Corte di cassazione del 30 gennaio 2009, il Tribunale avrebbe operato un’indebita sovrapposizione e confusione tra l’inammissibilità della produzione e dell’esame di documenti nuovi nel giudizio di legittimità, e la produzione e l’esame – da ritenersi, invece, pienamente legittimi – dei medesimi documenti a sostegno del più recente incidente di esecuzione proposto dalla ricorrente, con indebita limitazione del diritto di difesa della società istante, anche in considerazione del fatto che la C.F.T. è cessionaria del credito derivante dal mutuo edilizio di (vecchie) L. 4.800.000.000, ammortizzabile in 15 anni, concesso dal "Credito Fondiario Toscano S.p.A." alla "VU.MA s.r.l.", in forza di contratto stipulato nel lontano 15 aprile 1987, garantito da ipoteca iscritta il 30 aprile 1987 sul complesso immobiliare alberghiero, all’epoca in corso di costruzione, denominato "(OMISSIS)" in (OMISSIS), donde la grande difficoltà della società ricorrente, estranea alla concessione del mutuo e alla preliminare istruzione della relativa pratica, di reperire la documentazione a sostegno della sua buona fede con riferimento, come precisato da questa Corte nella prima sentenza di annullamento, al momento dell’erogazione del mutuo e dell’iscrizione dell’ipotecaria, e non già con riguardo al solo tempo del successivo inadempimento e dei tentativi di forzoso recupero del credito, come invece ritenuto dal Tribunale nel corso del primo incidente di esecuzione con concentrazione dell’istruzione, principalmente documentale, del caso su quest’ultima fase.
3. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, quest’ultima subentrata all’Agenzia del demanio, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, insistendo in particolare sul negligente ritardo nella produzione dei documenti addotti a sostegno del riproposto incidente di esecuzione e, quindi, sull’inammissibilità degli stessi, come correttamente rilevato da questa Corte nella sentenza del 30 gennaio 2009 che si riferisce, secondo il resistente, non solo al giudizio di legittimità ma anche al precedente procedimento di merito, in cui i medesimi documenti avrebbero dovuto e potuto essere prodotti prima; osserva, inoltre, l’Avvocatura la non decisività delle nuove produzioni a sostenere la buona fede della società mutuante, sia al momento dell’erogazione del mutuo per le vicende della società VU.MA. che aveva acquistato l’immobile nel 1986 dalla S.I.A.M. s.r.l., di cui era socio al 50% e amministratore unico il figlio, N.M., del proposto, N.E., esponente di spicco della "Banda della Magliana", essendo peraltro la stessa VU.MA. s.r.l. nelle mani del N. attraverso il proprio cugino e prestanome, M.C.; sia nella fase successiva all’erogazione del mutuo poichè, a fronte di un rilevante credito residuo di L. 596.405.208, la C.F.T. avrebbe dimostrato una palese negligenza nell’assumere iniziative di recupero (inadempimento risalente al 1992, primo atto di pignoramento notificato nel febbraio 1994 nonostante la crescente gravità dell’inadempimento della VU.MA).
L’Avvocatura ha, pertanto, richiesto che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, o, in subordine, lo rigetti.
4. Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con memoria depositata il 26 ottobre 2010, ha, invece, ritenuto fondato il ricorso e ha chiesto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Motivi della decisione
5. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato limitandosi a riportare, a sostegno del rigetto del più recente ricorso per incidente di esecuzione proposto dalla C.F.T. Finanziaria S.p.A. in data 7 ottobre 2009, la motivazione della sentenza in data 30 gennaio 2009 di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del 22 gennaio 2008 con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato, in sede di rinvio, il ricorso sul medesimo oggetto, erroneamente confonde il divieto di produzione di nuovi documenti e di esame di essi in sede di giudizio di legittimità, con la non prevista preclusione, invece, della presentazione di un nuovo incidente di esecuzione, ancorchè avente il medesimo oggetto di altro già definito con decisione non più soggetta ad impugnazione, nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi di prospettata rilevanza ai fini di una diversa decisione.
Giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 10/02/2004, Rv. 227329; Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, dep. 21/03/2000, Rv. 215997).
Nel caso in esame, lo stesso provvedimento impugnato riconosce la produzione da parte della C.F.T. di nuovi documenti, a sostegno della reiterata richiesta di opponibilità dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile oggetto di confisca a carico di N.E., e, tuttavia, erroneamente fa propria la rilevata inammissibilità della loro produzione davanti al Giudice di legittimità cui parte di essi fu presentata nel grado finale del precedente procedimento, prima che fosse proposto l’attuale nuovo incidente di esecuzione, fondato sui nuovi documenti (contraddistinti in ricorso coi numeri dal 20 al 37) dichiaratamente non disponibili prima e relativi proprio alla fase ritenuta cruciale dalla giurisprudenza di questa Corte, per discernere se l’Istituto di credito avesse o meno agito in buona fede, attinente all’istruzione compiuta dall’Istituto mutuante (all’epoca "Istituto di credito fondiario della Toscana" cedente il proprio credito all’attuale ricorrente), ai fini della concessione ed erogazione del mutuo, nel lontano anno 1987, alla VU.MA. S.r.l., impresa, quest’ultima, di accertata appartenenza al N..
Ne discende l’illegittimità della preclusione rilevata dal Tribunale di Roma sulla base della mera ricezione della motivazione della sentenza di questa Corte a definizione del precedente incidente, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. a), allo stesso Tribunale di Roma, che si uniformerà a questa sentenza provvedendo all’esame dei nuovi documenti prodotti a sostegno dell’incidente di esecuzione legittimamente riproposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
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