Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere (con compensazione delle spese di giudizio) perché l’Amministrazione scolastica, nel corso del giudizio, aveva esibito la documentazione richiesta dall’interessata (nota dirigenziale n. 217/09).
L’appellante deduce l’erroneità della sentenza perché sarebbero state confuse le diverse tipologie di sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e di cessazione della materia del contendere. Ha richiamato a tal fine la recente decisione del Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 2009, n. 9292. Egli ha sottolineato ancora l’erroneità della sentenza che disposto la compensazione delle spese di giudizio.
Questa Sezione ritiene il ricorso infondato.
La ricorrente non si duole di non aver potuto prendere visione o estrarre copia dei documenti richiesti, cosicché la distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e dichiarazione di cessazione della materia del contendere si riduce a questione meramente terminologica che non incide sull’effettiva tutela degli interessi tutelati.
Quanto alle spese la Sezione rileva che il giudice può disporre la compensazione anche quando, come nel caso di specie dove ne ssusistono giusti motivi, il ricorso originariamente ammissibile e procedibile, sia divenuto improcedibile per il comportamento dell”amministrazione evocata in giudizio.
L’appello va pertanto respinto con compensazione delle spese anche di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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