Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 12-04-2011, n. 14657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 15/10/2008 il Tribunale di Trapani condannava M.A. per il delitto di cui all’art. 189 C.d.S. perchè, alla guida della sua auto, dopo avere investito S. L., il quale rovinava a terra riportando lesioni personali, si dava alla fuga non ottemperando all’obbligo di prestare assistenza (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito abbreviato, veniva irrogata la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 6.

Con sentenza del 26/2/2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per non avere la Corte di merito tenuto conto che l’imputato aveva fermato l’auto e discesa la moglie, aveva constatato che la vittima era già stata soccorsa, essendo intervenuti numerosi passanti ad assisterlo;

2.2. la violazione di legge perchè, pur essendo stata concessa nella motivazione della sentenza di primo grado la sospensione condizionale della pena, non essendo stata riportata la statuizioni nel dispositivo, non era stata riconosciuta nella sentenza di appello.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero questa Corte di legittimità ha statuito che integra il c.d. reato di "fuga", la condotta di colui che, in occasione di un incidente a lui ricollegabile e da cui sia derivato un danno alle persone, effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea senza consentire la propria identificazione, nè quella del veicolo (Cass. 4, 2023 5/06, imp. Mischiatti). In tali casi, infatti, il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchè, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nè l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, nè lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratto e di una qualsiasi utilità pratica.

Inoltre l’imputato non scendendo dall’auto (a discenderne fu la moglie), ebbe a sottrarsi all’obbligo di valutare la necessità di assistenza della persona ferita e della idoneità delle persone presenti a prestare soccorso alla vittima.

Tale condotta, come osservato conformemente dai giudici di merito, integra il delitto contestato, per essere venuto meno il M. agli specifici obblighi di solidarietà su di lui gravanti in occasione di una sinistro stradale.

4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che, la omessa indicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nel dispositivo della sentenza depositata in data 10/12/2008, costituisce un mero errore materiale, in quanto nel dispositivo della sentenza letto in udienza il 15/10/2008, è esplicitamente riconosciuta la condizionale.

Si impone pertanto, ai sensi dell’art. 130 c.p.p. la correzione dell’errore.

La parziale fondatezza della doglianza in relazione alla omessa indicazione del beneficio nella sentenza di primo grado depositata, errore non corretto dal giudice di appello, consente di escludere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte corregge il dispositivo della sentenza-documento di primo grado nel senso che dopo la parola "reclusione" deve aggiungersi l’espressione "visto l’art. 163 c.p. concede la sospensione condizionale della pena".

Dispone che di tanto venga fatta annotazione sull’originale dell’atto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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