Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 74 cod. proc. amm.);
che i ricorrenti impugnano: a) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp do Vibo Valentia n. 40 in daya 14 aprile 2008; b) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp di Vibo Valentia n. 59 in data 28 aprile 2008; c) il verbale della Commissione per l’esame delle domande e l’accertamento dei requisiti per l’accesso al processo di stabilizzazione in data 29 aprile 2008, inclusa la graduatoria; d) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp di Vibo Valentia n. 60 del 20 aprile 2008; e) i contratti stipulati dai soggetti ammessi alla stabilizzazione;
che i ricorrenti si dolgono del fatto di essere stati esclusi dalla procedura di stabilizzazione;
che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il lavoratore lamenti di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio (sul punto, cfr. Cass., Sez. Un. n. 19552/2010);
che deve essere indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;
che, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, cioè nei casi in cui il Collegio, come nella specie, provvede a definire il servizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74;
che le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario;
che le spese di giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
2) compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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