Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1- La Corte d’Appello di Lecce – sezione di Taranto – con sentenza 22/12/2009, confermava la decisione 28/5/2007 del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato C.C. colpevole dei reati, ritenuti in continuazione tra loro, di falsa testimonianza e di calunnia – perchè, deponendo come teste in data 18/9/2003 dinanzi a quello stesso Tribunale nel procedimento penale a carico di P. M. ed altri, imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione e illecita concorrenza, aveva riferito circostanze non vere e in contraddizione con quanto in precedenza dichiarato ai Carabinieri, finendo con l’accusare costoro, pur sapendoli innocenti, di avere redatto un verbale ideologicamente falso – e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al formulato giudizio di colpevolezza e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3- Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il motivo col quale si censura la sentenza di merito nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dei reati addebitati al C. è generico, perchè non indica specificamente le ragioni che denunzierebbero il lamentato vizio, ma si limita ad ipotizzare che le dichiarazioni rese dal predetto in sede di deposizione testimoniale possano essere state "il prodotto di un mendacio" non consapevole e non volontario per le "difficoltà del ricordo" oppure ad affermare che, nel non disconoscere la sottoscrizione del verbale redatto dai Carabinieri, ne avrebbe confermato il contenuto.
La doglianza omette di prendere in considerazione l’articolato iter argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene: la falsità della testimonianza incriminata è desunta dal fatto che il contenuto della stessa si poneva in netto contrasto con quanto il C. aveva dichiarato in sede di indagini ai Carabinieri sullo stesso argomento, riferendo fatti specifici e circostanziati da lui vissuti in prima persona; pur di fronte alle puntuali contestazioni del P.M., il teste non aveva allegato difficoltà di ricordo o una qualche altra giustificazione al suo mutato atteggiamento, ma aveva perentoriamente negato, senza disconoscere la sottoscrizione del relativo verbale, di avere mai reso quelle dichiarazioni, finendo cosi con l’incolpare i verbalizzanti, che sapeva essere innocenti, di falso ideologico.
Il diniego della sospensione condizionale della pena, giustificato da una prognosi negativa – riservata alla valutazione esclusiva del giudice di merito – circa il futuro comportamento dell’imputato, non è censurabile sotto profilo della legittimità. 4- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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