Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-03-2011) 13-04-2011, n. 15104 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Brescia adito dall’indagato L.M., cittadino (OMISSIS), in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 21/12/10 del locale Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il predetto era stato sorpreso a bordo di un’autovettura condotta da C.M., altro cittadino magrebino; e gli stessi alla vista degli operanti tentavano di darsi alla fuga, dopo che un involucro, contenente gr.50,7 di cocaina, veniva lasciato cadere dal finestrino lato guida; nella circostanza il C., trovato in possesso della somma di Euro 14.000, consegnatagli dal coindagato, offriva detta somma ad uno degli agenti, per essere lasciato andar via e interrogato scagionava il L., affermando che era un commerciante di macchine, appena arrivato dalla (OMISSIS), che era sua intenzione fargli una sorpresa, organizzando un festino con due donne; aggiungeva che lo stupefacente era destinato ad essere consegnato per metà ad un italiano di nome J.. Il L. a sua volta dichiarava che era giunto in Italia per comprare vestiti e una automobile e poi proseguire il viaggio in Francia; il danaro, regolarmente denunciato alla dogana, serviva per gli acquisti ed era stato da lui consegnato al C., indicatogli come persona esperta in grado di fargli da intermediario.

Si diceva estraneo al possesso della droga.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia violazione di legge e difetto di motivazione sia in riferimento alla valutazione del quadro indiziario, che i giudici del riesame avevano fondato su di un dato fattuale, costituito dalla sua presenza in auto con il possessore della droga e sul dato logico della dazione a quest’ultimo del danaro, omettendo di prendere in seria considerazione la versione del fatto resa dall’indagato, che aveva ampiamente giustificato anche alla stregua della documentazione prodotta, sia la sua presenza sul posto, sia lo scopo del viaggio in Italia, sia la consegna del danaro al coindagato, e di valorizzare la circostanza che il ricorrente non aveva la materiale disponibilità della sostanza repertata, sia in riferimento al quadro cautelare, non seriamente valutato in assenza di un serio e concreto pericolo di reiterazione criminosa.

Il ricorso è inammissibile per la non riconducubilità dei motivi a quelli consentiti.

Ed invero le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato e del ruolo offerto dal predetto nello svolgimento dell’attività criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizzi i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo del L. fosse indicativo di un suo diretto coinvolgimento nella illecita detenzione dello stupefacente.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziare.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità sia in riferimento al quadro indiziario, che a quello cautelare.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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