Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
o del foro di Milano.
Svolgimento del processo
J.M. ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà di Trieste il 16 novembre 2010 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa l’undici marzo 2010 dal g.i.p. di quell’ufficio in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.
Con il ricorso il difensore ha dedotto tre motivi. Con il primo lamenta contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi al reato associativo, la cui esistenza prima sarebbe stata negata e, poi, affermata.
Con il secondo sostiene l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’asserita contraddittorietà della motivazione su questo tema.
Evidenzia che successivamente ai fatti ascritti non sono state contestate condotte integranti estremi di reato (particolarmente in epoca successiva al 2008). Assume al riguardo che: a) il ricorrente è inserito in Italia ove lavora e guadagna; b) i fatti contestati risalgono a circa tre anni fa, senza che sussistano elementi dai quali desumere la commissione d’illeciti di sorta in data posteriore;
c) il tempo trascorso escluderebbe la reiterazione.
Con il terzo motivo espone che è assente ogni traccia del previo concerto tra l’indagato e gli altri correi; nulla emergerebbe in contrario dalle intercettazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono in parte manifestamente infondati, in parte privi di specificità ed in altra non consentiti.
La dedotta contraddittorietà e l’asserita carenza di elementi attestanti il concerto tra correi (motivi primo e terzo) innanzi indicate sono pretestuose, perchè il Tribunale di Trieste ha motivato in modo dettagliato, pieno e completo la configurabilità dei gravi indizi esistenti a carico dell’indagato, ricordando finanche episodi pregressi, richiamando le intercettazioni e le loro trascrizioni (pagg. 306 – 309 della richiesta del pubblico ministero). Ha ricordato inoltre che le contestazioni sono innumerevoli: più di nove casi di cessioni di quantità non irrilevanti di sostanza stupefacente nonchè acquisti, trasporto ed occultamento unitamente ad altri sodali – di grossi quantitativi in provincia di Milano.
Quel giudice ha, poi, esaminato in modo rigoroso le contestazioni (in particolare quelle numero 176, 226, 229, 231), evidenziando che gli elementi d’accusa emergono in modo ampio non soltanto dalle intercettazioni ma anche dai verbali di osservazione, dalle localizzazioni satellitari dell’autovettura, dai sequestri (uno di ben sei chili di hashish).
Sulle esigenze cautelari il giudice territoriale ha compiuto un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità ed attinente al pericolo di reiterazione, al quale non è sufficiente in sede di legittimità contrapporre la condotta successiva agli episodi contestati e l’inserimento del ricorrente in ambito familiare. La gravita dei fatti e la previsione del pericolo suddetto non sono superabili in Cassazione che deve esaminare soltanto profili di diritto.
Consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed versamento di Euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
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